UNICOBAS: prima analisi delle 8 Deleghe ex L. 107/2015
PRIMA ANALISI DELLE DELEGHE ex L.
107/2015
N. 377 RECLUTAMENTO
Per
quanto riguarda lo specifico della DELEGA 377, questa ha il compito di
realizzare quanto previsto all’art. 1, comma 181 (lett. b) della L.107,
ossia l’avvio di un sistema ‘regolare’
di concorsi nazionali per l’assunzione
di docenti nella scuola secondaria statale con contratto retribuito di
durata triennale di tirocinio.
La riforma entrerà in vigore dall’anno scolastico 2020/21, nel frattempo, però,
al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, dovrebbe essere indetto un
corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di
posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento (art.17). Sempre
nell’art.17 si prevede la possibilità, riservata ai docenti già abilitati,
nonché a quelli iscritti nella terza fascia delle graduatorie di Istituto con
almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo, di accedere ad una quota di
riserva nei nuovi percorsi concorsuali (non è, però, indicata la percentuale precisa di tale quota). nonché di poter
partecipare ad una edizione del corso ridotta nella durata. Infatti, in base a
quanto scritto sulla relazione tecnica, gli aspiranti docenti inclusi ancora
nelle GaE, saranno esonerati dalle prove scritte in caso di partecipazione ai
prossimi concorsi per insegnanti. In caso di superamento delle prove
concorsuali, gli stessi non dovranno frequentare il corso di specializzazione
annuale e se, oltre all’abilitazione, vanteranno pure i 36 mesi di servizio,
saranno esonerati anche dal II anno di formazione.
La stessa corsia
preferenziale sarebbe valida anche per gli abilitati inclusi e non nella II
fascia delle graduatorie d’Istituto e i non abilitati collocati in III fascia
che hanno alle spalle 36 mesi di servizio anche non continuativo.
Questi ultimi però, in caso
di superamento delle prove, rispetto ai colleghi di II fascia, dovranno
frequentare obbligatoriamente il corso di specializzazione annuale. Anche loro,
invece, se conseguiranno il diploma, saranno ammessi direttamente al terzo anno
di tirocinio e formazione.
Per
accedere al concorso a cattedra, su base regionale e con cadenza biennale,
bisognerà possedere oltre al diploma di laurea magistrale o al diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche
e musicali, almeno 24 crediti CFU/CFA in didattica e pedagogia, avere la certificazione di
competenze informatiche e soprattutto il certificato B2 in una lingua straniera
(art.5).
Sono
previste tre prove di esame: due prove
scritte, a carattere nazionale, superate le quali si accede alla prova orale. Per i candidati ai posti
di sostegno è prevista una terza prova scritta (art.6).
A conclusione delle prove viene compilata la
graduatoria di merito (art.7) e i vincitori sottoscrivono con l’Ufficio Scolastico
Regionale di competenza un contratto triennale retribuito di formazione
iniziale e tirocinio, le cui condizioni per i primi due anni sono
definite in sede di contrattazione collettiva nazionale (art.8) e che corrisponderanno a circa 400/500 euro
lordi al mese, un compenso veramente vergognoso per un laureato,
specializzato e vincitore di concorso. Paradossale che i tanti che non sono
stati assunti solo perché non erano nelle Gae, pur avendo maturato essi un
servizio superiore e maggiormente continuativo, abilitati e/o pluriabilitati,
debbano rifare concorsi per ulteriori abilitazioni, investire 3/4.000 euro,
lavorare 2 anni ad un terzo dello stipendio che prenderebbero continuando a
fare supplenze per sperare di tornare allo stipendio pieno al terzo anno.
Il
corso di specializzazione a tempo pieno e a carico dello stato è
articolato in corsi di lezioni, seminari e laboratori e in attività di
tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell’ambito territoriale di
appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10
di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.
Il
corso di specializzazione si conclude con un esame finale (art.9). Se è
superato, il contrattista è tenuto a svolgere, nel secondo e terzo anno, un progetto
di ricerca-azione sotto la guida del tutor universitario e scolastico e ad
acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti
formativi collegati all’innovazione e alla sperimentazione didattica
(art.10/11).
Inoltre,
fermi restando gli impegni formativi, il contrattista di fatto sarà impiegato a
sostituire i docenti di ruolo nella materia – classe di concorso per la quale
ha superato il concorso, mentre nel terzo ed ultimo anno di formazione, potrà
svolgere supplenze annuali con retribuzione pari a quella erogata ai supplenti
(art.12)
Al
termine dei tre anni, un’apposita commissione procede alla valutazione
complessiva delle attività svolte dal docente nel triennio. I docenti, che
conseguono una valutazione positiva, vengono collocati, in base al punteggio
conseguito, in graduatorie regionali per l’accesso al ruolo e scelgono l’ambito
scolastico di titolarità, tra quelli in cui vi sono posti/cattedre disponibili,
secondo la posizione occupata in graduatoria. Il passaggio dall’ambito alla
scuola avviene tramite chiamata diretta. Coloro i quali vengono valutati
negativamente, al termine dei tre anni, non possono accedere al ruolo (art.13).
A conclusione dell’analisi possiamo
sottolineare i pericoli insiti nell’Atto 377:
1. eliminazione
di fatto dei precari storici che se non riuscissero a superare il concorso si
vedrebbero sorpassati dai nuovi vincitori e definitivamente esclusi da
qualunque possibilità di impiego nella scuola
2. percorso
ad ostacoli, estremamente tortuoso e
difficoltoso per i candidati insegnanti presso le Università e scuole di
specializzazione, con un ulteriore sviluppo del business della specializzazione
3. verranno
impiegati i “tirocinanti” triennali per fare le supplenze con uno stipendio
irrisorio (si parla di 400 euro lordi). D’altronde ciò accade da tempo nel
mondo del lavoro privato con gli stage. Gran sfruttamento nel lavoro, con la
scusa di imparare un mestiere e la promessa di una futura assunzione. Le casse
dello Stato realizzano un risparmio notevole, ma si realizza un attacco
gravissimo ai diritti dei lavoratori e alla dignità del personale della scuola
4. Si gettano così le basi di quello sarà il
futuro delle nuove generazioni di docenti, destinati ad avere meno diritti, ad
essere esposti al volere discrezionale dei dirigenti, costretti ad un
umiliante, lungo e sottopagato apprendistato. Con questo decreto il Jobs
Act entra a vele spiegate nella scuola e nel pubblico impiego.
No:
a)
non si riconoscono le abilitazioni già
conseguite (tramite concorso, SSIS, TFA, PAS), né si prevedono corsi abilitanti
per chi possiede anni di servizio;
b)
non si riconosce il servizio prestato.
POSIZIONE UNICOBAS:
Prevedere un doppio canale di
reclutamento (50% dei posti a concorso ordinario e 50% a concorso per titoli,
per tutti i già abilitati con almeno un anno di servizio - 180 gg., anche
‘cumulativi’ –, che riconosca 12 punti per anno di servizio e 12 punti per ogni
abilitazione conseguita (è assurdo che chi già possiede l’abilitazione debba
rifare obbligatoriamente un concorso; altrettanto assurdo che non vengano
previsti corsi abilitanti per chi ha lavorato anni nella scuola al pari degli
abilitati).
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N. 378 DIVERSAMENTE ABILI
Discutibile già dal sottotitolo
(‘studenti con disabilità’, anziché con diversa abilità). Rischi: medicalizzazione
dei docenti di sostegno, obbligati a somministrare cure e medicinali, a fare da
paramedici (con responsabilità a loro carico). Abbandono degli alunni giudicati
‘inadeguati’ per scarsa soglia attentiva, per i quali (paradossalmente)
scompare la figura dell’insegnante di sostegno. Queste norme sono propedeutiche
al mero risparmio, alla riduzione drastica della qualità del sostegno
scolastico e dell’intergrazione, alla riduzione dei docenti di sostegno, mirando
a trasformare questa figura in una sorta di ‘figura di sistema’ (uno per
istituto) atto a ‘formare’ e ‘guidare’ gli insegnanti di scuol comune,
‘riconvertiti’ in prestatori d’opera ed apprendisti ‘stregoni’, tramite
irrilevanti corsetti di istituto.
CAPO I : prinicipi generali
Art 2 comma 2:
chiediamo il ripristino dell’art
12 della legge 104 del 1992 che prevede la redazione congiunta della diagnosi
funzionale, del profilo dinamico funzionale e del Pei. L’elaborazione spetterebbe solo agli altri componenti e non
all’insegnante di sostegno. Con la
delega Sostegno sarebbe valutato solo l’aspetto medico e non quello
relazionale, sociale, scolastico.
Capo II: prestazioni e indicatori di qualità
dell’inclusione scolastica
AEC. Collaboratori scolastici:
rimane indefinito il n.° di ‘AEC’ da assumere in ordine alla popolazione degli
alunni con diversa abilità. Anzi, col ribadire i limiti della dotazione
organica (nazionale e provinciale), permane lo stato attuale di deficit anche
per quanto attiene al n.° dei collaboratori scolastici in generale.
22 alunni di massima per le
classi prime: si superano i limiti previsti dalla L. 517/77 (20 in presenza di
diversamente abili per ogni classe).
Non sono previsti incrementi
della cubatura delle aule in presenza di alunni ‘carrozzati’.
art. 4
qualifica l'inclusione scolastica come un elemento portante dei
processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del
Sistema Nazionale di Valutazione (2013). Ad oggi nel Sistema di Valutazione,
nei RAV e nei Piani di miglioramento, l’inclusione
è stata considerata in modo molto marginale, mentre ora al comma 2
almeno formalmente vengono introdotti dei criteri relativi al processo di
valutazione e di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche, statali e
paritarie, in tema di inclusione scolastica, obiettivi che dovrebbero
consentire alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e
di individuare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla. Anche
all’Invalsi viene affidato il compito di definirne gli
indicatori. Ma l’Invalsi, inadeguato e discriminatorio in generale, in quanto
medicina peggiore della ‘malattia’, non risolverà la discriminazione operata in
passato tenendo fuori i diversamente abili, accomunandoli nella miseria della
‘scuola-quiz’.
Capo III: procedure
di certificazione per l’inclusione scolastica
Il richiamo agli standard
dell’OMS è ‘altisonante’ quanto demagogica: gli standard di ‘compatibilità’ con
l’attività didattica non tengono conto dell’integrazione prevista nel nostro
Paese. La presenza delle classi e degli istituti differenziali, generalizzata
all’estero, fa sì che gli standard dell’OMS siano ‘tarati’ su un piano di
‘compatibilità’ utili all’inclusione in quei Paesi nelle classi ‘normali’, che
risultano invece inadeguati per la segnalazione degli handicap ‘leggeri’ e/o
non conclamati. Il tentativo è quello di ridurre drasticamente il n.° delle
segnalazioni, per ridurre il n.° degli insegnanti di sostegno. Il tutto è poi
‘contraddetto’ dal ruolo assegnato all’INPS, incompetente nel ridefinire
l’accertamento diagnostico. La volontà politica di ridurre le segnalazioni e di
‘adeguarle’ al ribasso è evidente laddove questa medesima delega (art. 19,
comma 2, capo VII) prevede la trasformazione della canonica diagnosi
funzionale, in ‘valutazioni diagnostico-funzionali’, atte evidentemente a
rendere ‘compatibili’ le diagnosi, by-passandole
attraverso ‘valutazioni’ non di tipo medico e sociale, bensì presuntamente (ed
esclusivamente) didattiche.
Art. 5
la certificazione di handicap rimane di competenza strettamente
sanitaria. Sono invece accorpati i
due passaggi successivi (diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale)
nella nuova "valutazione diagnostico-funzionale": a tal fine viene in
parte sostituito l'art. 12 della legge n. 104/1992.
Su questa valutazione si appoggeranno le diverse provvidenze, ivi
incluso il diritto al sostegno didattico, di cui l’alunno ha bisogno (e
diritto) per una piena inclusione scolastica. Ciò potrebbe comportare la riduzione e/o l’eliminazione del sostegno
sia per i casi con connotazione di massima gravità (art.3, c. 3, L.104/92), che
per quelli di lieve e lievissima gravità. Con la modifica dela L. 104, cosa
resta del diritto al rapporto ‘uno ad uno’ previsto per gli handicap gravi? Quanti
alunni diversamente abili verranno esclusi dal sostegno solo per le valutazioni
estemporanee e spurie delle nuove ‘Commissioni’ a prevalenza Inps e quanti a
causa dell’esternalizzazione del dispositivo di intervento sull’inclusione e
monitoraggio dei GIT (che agiscono sulla rete degli ambiti territoriali), con
la scomparsa dei GLH (interni alle scuole)?
Bisogna
tornare all’articolo 12 della legge 104 e ridare dignità al Pei.
art. 6
modifica l'attuale assetto delle Commissioni mediche, prevedendo
che siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le
funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti
in neuropsichiatria infantile e l'altro tra gli specialisti in pediatria. Le
Commissioni sono integrate dal medico INPS, da un rappresentante dell'Amministrazione
scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità (un
rappresentante dell’USR), da uno specialista (terapista della riabilitazione) e
dall'operatore sociale. L'innovazione
è negativamente significativa in quanto fin dall'inizio collega
la valutazione diagnostico-funzionale alle modalità di integrazione
concretamente possibili nei percorsi scolastici, subordinando di fatto il
parere medico al parere di un ente previdenziale, quale l’INPS.
Vengono
aboliti i GLH d'istituto e la competenza della quantificazione delle risorse di
sostegno didattico passa dai dirigenti scolastici ai Gruppi per l'inclusione
scolastica di nuova istituzione (GIT).
Passa l’idea di definire collegialmente sia il ‘funzionamento’
dell'alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo, quello
della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, per la tipologia di
provvidenze di cui ha diritto, invertendo
l'attuale prassi che fa sostanzialmente (e giustamente) coincidere la
condizione di gravità e l’attribuzione delle provvidenze, incluso il sostegno
didattico, senza che vengano più rilevati i bisogni effettivi di assistenza, didattici
ed educativi, per ogni singolo alunno.
art.
7
definisce la procedura per l'inclusione scolastica nell'ambito delle
certificazione, specificando, per ciascuna fase, chi fa cosa e introducendo
tempistiche certe per l'evasione delle pratiche.
La domanda per l'accertamento della disabilità va presentata all'INPS.
Ecco i passaggi in sintesi:
a) su richiesta dei genitori, il pediatra, di libera scelta, trasmette
in via telematica la domanda di accertamento della condizione di disabilità;
b) la Commissione accerta la condizione di disabilità e redige la
valutazione diagnostico-funzionale: la documentazione è consegnata ai genitori;
c) i genitori la consegnano al dirigente della scuola nonché al
competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del PEI e
del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
e) il dirigente scolastico invia la documentazione al GIT ai fini
della proposta delle risorse per il sostegno. Il GIT, in base al Piano di inclusione contenuto
nel Piano dell’Offerta formativa triennale (PTOF), alla valutazione
diagnostico-funzionale e al Progetto individuale, definirà le risorse per lo
studente diversamente abile.
Il rischio che si profila è che
l’erogazione del servizio rimarrebbe collegata alle risorse previste dal PTOF e
non terrebbe conto delle reali esigenze didattiche e formative dell’alunno diversamente
abile.
La nuova procedura sembrerebbe semplificare l’iter burocratico a
carico della famiglia, che sarebbero demandate al medico di base e alla scuola.
In realtà, tale nuova procedura, rischia di escludere dalla valutazione
prettamente medica l’ente preposto a tale funzione finora (ASL d’appartenenza).
art.
8
introduce il Gruppo per
l'inclusione territoriale (GIT), istituiti a livello di Ambito territoriale, che sostituiscono
i Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica (art. 15 della legge n. 104/1992), di fatto
esternalizzando la valutazione (un GIT per Ambito Territoriale) che i singoli
istituti facevano rispetto alla necessità delle risorse sul sostegno.
Ogni GIT è composto da un dirigente tecnico o un dirigente
scolastico che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito
territoriale; due docenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il
primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo. Solo per i due docenti la
Relazione tecnica prevede il semiesonero dall'orario di cattedra.
Il GIT, in qualità di
organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del
Progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle scuole,
propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per
l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. L'assegnazione definitiva è
effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse per i posti di sostegno.
Capo V:
programmazione e progettazione dell’inclusione
Art.
12
In realtà ci si limita a dire che il docente deve rimanere
dieci anni sul sostegno (violando l’attuale presupposto di stato giuridico che
prevede un massimo di 5 anni prima di poter andare su scuola comune), ma non
nella stessa scuola o con gli stessi alunni. Si allungano i tempi della
permanenza sul sostegno dunque, ma la continuità ancora non è garantita con
misure ad hoc, sufficienti a rispondere ai bisogni delle scuole italiane.
Limite innalzato a 10 anni per il
passaggio dei docenti dal ‘sostegno’ alla scuola comune.
CAPO VI : Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico
art. 13 (Formazione iniziale dei docenti di sostegno)
D’ora in poi sarà obbligatorio
conseguire conseguire 120 crediti formativi universitari
sull’inclusione scolastica che equivalgono a due anni di
specializzazione. I criteri relativi al corso di specializzazione per quanto
riguarda i crediti formativi e le ore di tirocinio valgono sia per la scuola
dell'Infazia e primaria, che per la scuola secondaria.
a)
corso di specializzazione
per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria
b)
Il corso di specializzazione per le attività di
sostegno è annuale e prevede l'acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno
300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
Esso è attivato presso le università
autorizzate dal ministero, che provvede a programmare i corsi in ragione del
fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Vi si accede a
seguito del superamento di una prova preselettiva, riservata agli aspiranti in
possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche
dell'inclusione. La positiva conclusione del corso è titolo per l'insegnamento
sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
art. 14 (corso
di specializzazione per la scuola secondaria di primo e secondo grado)
Nelle more dell'entrata
in vigore del decreto legislativo per l'accesso all'insegnamento nella
scuola secondaria (atto n. 377, attuativo della delega di cui al c. 181,
lett. b, della legge n. 107/2015), la specializzazione per il sostegno
didattico nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue
attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica
speciale. Esso è attivato presso le università autorizzate dal ministero: è
annuale e prevede l'acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno 300 ore di
tirocinio, pari a 12 CFU.
Capo
VII: ulteriori disposizioni
Corsi di ‘aggiornamento’ sulla diversa abilità per i docenti di scuola
comune. La legge tradisce la volontà politica di ridurre le cattedre di
sostegno, trasformandole gradualmente in ‘ruoli’ da ‘figure di sistema’ intese
(scuola per scuola) a sovrintendere all’integrazione, delegandola in tutto o in
parte al restante personale docente, ‘preparato’ con meri corsi necessariamente
didascalici (anche perché contestuali al servizio) gestiti ‘alla buona’ in ogni
istituto. Un rischio enorme per l’integrazione. Diagnosi: vd. quanto detto per
il Capo III (ultime due righe).
Art.15
Nell'ambito
del Piano nazionale di formazione (c. 124 della legge n. 107/2015) è prevista la formazione in servizio per il personale della scuola (anche ata),
con specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti,
curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni
o studenti con disabilità.
Art.16
Il dirigente può proporre anche ai docenti dell’organico dell’autonomia
di svolgere attività di sostegno, ma solo se in possesso di specifica
specializzazione. Per favorire la continuità didattica in sede di conferimento
delle supplenze, si prevede una disposizione per cui, in caso di fruttuoso
rapporto docente-alunno, il contratto a tempo determinato possa essere
prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo, ma solo
a lezioni avviate e fermi restando i diritti del personale a tempo
indeterminato. Visto che almeno il
30% dei posti di sostegno vengono fatti passare come ‘deroghe’, mentre
invece andrebbero ricompresi nell’organico di fatto, per coprire i posti
scoperti e garantire la continuità didattica, sarebbe invece doveroso assumere specializzati di sostegno e
specializzandi all’ultimo anno.
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N. 379 ISTRUZIONE PROFESSIONALE
UNICOBAS
SCUOLA. DELEGHE: L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE ALLA STREGUA DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE (sistema unitario e articolato di "Scuole
professionali"). ‘Revisione
dei percorsi dell´istruzione professionale’: si prevede
la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e
articolato di non megli definite "Scuole professionali".
ART. 4
Comma 2: davvero contraddittoria la parificazione della
‘personalizzazione’ del piano per l’alunno con l’alternanza scuola lavoro.
Comma 3: ordine di priorità.
Acquisire, nell’ordine: 1) competenze;
2) abilità; 3) ‘conoscenze’ di ‘indirizzo’. Alternanza scuola lavoro come apprendistato.
Comma 4: sostanziale parificazione
dell’istruzione professionale alla mera Formazione professionale.
ART. 5
Comma 1:
punto d): alternanza scuola lavoro già dalla seconda classe;
punto e): tutto si riassume,
ancora una volta, nell’acquisizione di
competenze, in particolare nel Triennio (punto f).
ART. 6
Comma 1:
punto b): flessibilità oraria a
carico dell’organico dell’autonomia, fino al 40% del monte orario,
presumibilmente per l’apertura pomeridiana;
punto c): contratti d’opera esterni, suggeriti dal mondo dell’impresa;
punto d): l’attitudine all’apprendistato si esalta con le ‘esperienze di
scuola-impresa e di bottega scuola’;
punto e): Collegio Docenti diviso strutturalmente in dipartimenti;
punto f): ‘esperti’ del mondo del lavoro (dell’impresa), in funzione di
‘proposta’.
Comma 2:
Biennio allungabile in Triennio
(ma solo se regolato dalle Regioni).
ART. 7:
Comma 1:
punto b): parificazione di fatto
dell’Istruzione Professionale alla Formazione Professionale.
Comma 2:
parificazione di fatto dell’Istruzione Professionale alla Formazione
Professionale gestita dagli Enti Locali, con ‘offerta formativa unitaria’,
nell’ambito di una ‘rete nazionale delle Scuole professionali’ (cosa ribadita
nel Comma 3).
ART. 8:
Comma 5, punto b): valutazione come ‘bilancio di competenze’;
Comma 6): titoli di studio
correlati fra Istruzione Professionale e Formazione Professionale (quanto spendibili, visto che saranno
differenziati su base regionale?).
ART. 9:
Comma 1: regola le compresenze
degli Insegnanti Tecnico Pratici.
ART. 10:
Comma 1): ingerenze nel sistema di valutazione da parte delle ‘parti sociali’ e
possibile incrocio con l’Invalsi.
ALLEGATO A
Premessa: si ribadisce
l’integrazione fra Istruzione Professionale e Formazione Professionale.
1:
…ispirata ‘ai modelli duali di
apprendimento promossi dalla UE per intrecciare istruzione, formazione e lavoro
(Vocational Education and Training – VET)’, per realizzare la formazione di
‘figure professionali di livello intermedio’, ove il ‘contributo cooperativo’
contraddistingue un livello meramente esecutivo, che ‘supera la figura del
(lavoratore) qualificato’.
1.1:
Punto 6: acquisizione di lingua straniera in modo ‘settoriale’;
Punto 16: compiere la ‘scelta’ dell’apprendimento permanente;
Punto 19: orientato a mere competenze;
Punto 21: …‘metodologiche’.
Resto del testo: …ed alla sola ‘cultura del lavoro’,
nell’amito di una cultura general-generica.
2:
Comma 1, punto b): reversibilità
dell’Istruzione professionale con la Formazione Professionale;
Comma 4): autonomia delle ore
normate dal singolo Istituto: massimo fino al 20%;
Punto n): apertura pomeridiana attraverso la rimodulazione del monte orario (che
diventa obbligatoria per l’orario di servizio dei docenti, con ritorni o
presenze pomeridiane vincolanti – questa è una invasione su di una materia
squisitamente contrattuale, che spezza l’orario dei docenti);
Comma 5): contrattisti privati in funzione di insegnanti;
Comma 7): soprattutto apprendistato;
Comma 8): ‘stabili alleanze col
sistema produttivo’.
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N. 380 ZERO – SEI ANNI
La creazione del ‘sistema integrato zero – sei anni’ riporta una parte
importante della Scuola italiana a prima della legge Coppino. Unifica di fatto,
sotto l’egida degli Enti Locali, asili-nido, Scuole Materne comunali e Scuole
dell’Infanzia Statali, facendo tornare la Scuola dell’Infanzia pubblica (una
delle migliori del mondo) al più infimo dei livelli possibili (con gravi rischi
persino per i ruoli delle insegnanti, che potranno venire ricomprese in
organici regionali). Analizziamola:
“ART.
2:
Comma
2:
2.
Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i
bambini in base all’età ed è costituito da:
a)
servizi
educativi per l'infanzia, articolati in:
1. nido e micronido;
2. servizi integrativi;
3. sezioni primavera.
b) scuole dell'infanzia statali e
paritarie.
Comma
5:
Le
sezioni primavera, di cui all'articolo l, comma 630, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di
età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di
età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con
modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di
norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per
l'infanzia”.
Queste
sezioni ‘possono essere gestite anche dallo Stato’: quindi anche dagli
Enti Locali. Il resto della Scuola dell’Infanzia ne seguirà progressivamente la
sorte.
ART.
3, POLI PER L’INFANZIA
2. I
Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più
strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni
di età, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso
educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali
laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio,
anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il
miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi
e risorse professionali.
3. I
Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche
o istituti comprensivi.
ART.
4, OBIETTIVI STRATEGICI
Come
si evince ad una prima lettura, con questa ‘riforma’ non ci si pone neppure l’obiettivo di generalizzare la Scuola
dell’Infanzia:
“…obiettivi
strategici, in coerenza con le politiche europee:
a) il
progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi
educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale,
con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a
livello nazionale;
b) la
graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo
tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma
associata”.
Non vi sarà
alcuna ‘statalizzazione’ della Scuola dell’Infanzia:
“ART. 7, FUNZIONI
1.
Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in
forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri
bilanci:
a)
gestiscono, in forma diretta e indiretta,
propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo
conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica” (vd. finanziamenti alle
scuole dell’Infanzia private, col sistema della ‘sussidiarietà’)
ART.
8 PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE E D’ISTRUZIONE
La
stabilizzazione delle sezioni primavera (art.1 comma 630 L.296/2006) non tiene
volutamente conto della necessità di organico aggiuntivo docente ed ATA
(nemmeno attualmente previsto) necessario alla cura ed educazione di bambini di
età inferiore ai 36 mesi e quindi con autonomia personale ridotta. Ma
soprattutto tende a perpetuare un’invasione di campo prodotta a danno della
Scuola dell’infanzia: gli alunni di 2
anni e mezzo non sono sufficientemente autonomi, né possono venir ricompresi
nel novero degli obiettivi stabiliti con i ‘Nuovi Orientamenti’ della Scuola
dell’Infanzia’.
Non ci sarà
nessuna ‘gratuità’ per le famiglie:
“ART. 9, PARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
1. La
soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di
funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati
accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita con intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto delle risorse
disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica”.
Sarà un
busines per le Materne private:
“ART. 12, SISTEMA INTEGRATO
6.
Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è
perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle
scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62”.
Non ci sarà alcuna equiparazione dei titoli
di studio fra docenti delle Scuole dell’Infanzia statali (laureate) e delle
Scuole Materne comunali (diploma triennale):
“ART.
14, NORME TRANSITORIE
2. A
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di
servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che S0110
in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19
a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea
quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Continuano ad avere validità per l'accesso
ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito
delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al
periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente
decreto”.
DELEGHE 381 DIRITTO ALLO STUDIO / 382 CULTURA UMANISTICA / 384
VALUTAZIONE
Nella delega numero 381, DIRITTO ALLO STUDIO, articoli 2 e 8, si esplicita la modalità di
erogazione del servizio anche per il diritto allo studio degli studenti in
ospedale o con diritto di istruzione domiciliare; al comma 1, dell'articolo 8,
viene definito, sia per gli studenti ricoverati in ospedale, sia per gli
studenti residenti in case di cura o che hanno diritto all'istruzione
domiciliare, l'erogazione del servizio e degli strumenti didattici necessari
anche in forma digitale e in modalità telematica (“video-lezioni”?
Videoconferenze?). Nel comma 3 dell'articolo 8 si evince chiaramente che dal
2017 l'erogazione del servizio scuola in ospedale non prevede nessuna
possibilità di funzionamento attraverso personale a tempo determinato, ma dovrà
essere erogato esclusivamente attraverso il cosiddetto organico dell'autonomia.
Non essendo possibile utilizzare personale a tempo determinato (comma 3, art.
8), si pensa di far fronte al diritto allo studio di tali studenti attraverso,
per esempio, lezioni video registrate o attraverso collegamenti internet
attraverso “lezioni a distanza” impartite da docenti facenti parte del
cosiddetto organico dell’autonomia?
_______________________________________________
La delega numero 382, CULTURA
UMANISTICA, si occupa della promozione del sapere artistico storico
culturale. Molto importante appare all'articolo 7, CAPO II, la citazione delle
reti di scuole con riferimento specifico alla articolo 1, comma 70, della legge
numero 107 del 2015 per lo svolgimento di attività quali il coordinamento delle
progettualità relativi alla realizzazione dei temi della creatività, la
valorizzazione delle professionalità del personale docente, la condivisione
delle risorse strumentali e laboratoriali. Le reti saranno autorizzati a
stipulare accordi e partenariati con soggetti pubblici e privati, accreditati
dal ministero dell'istruzione e dal ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, secondo requisiti fissati da apposito protocollo
d'intesa stipulato dei rispettivi Ministri.
La delega n.° 383 SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO, s’inquadra in una manovra
che vede da tempo la progressiva ‘riduzione d’ufficio’ delle retribuzioni del
personale docente ed ata impegnato all’estero, nonché nell’aumento contestuale
dei carichi di lavoro. Nello specifico, le supplenze saranno a carico dei
docenti assunti stabilmente, mentre le retribuzioni dei dirigenti segnano il
passo, tanto da venir superate, proprio grazie alla retribuzione aggiuntiva
delle supplenze, da quelle dei docenti.
_______________________________________________
Delega
numero 384, VALUTAZIONE
Dall'articolo 1 di detto decreto legislativo si evince
che la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle situazioni
scolastiche in conformità ai criteri e le modalità definite dal collegio dei
docenti inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (Comma 2 articolo
1)
Dell'articolo 4 comma uno si determina che l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione formazione
(INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in
italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il
curricolo vigenti per quanto riguarda gli apprendimenti degli alunni della
scuola primaria (comma 1 articolo 4). Al comma 2 dell'articolo 4 si specifica
che le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del
processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
CAPO II - esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione
Comma 2 articolo 14: si tiene conto dell'esame di
Stato anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro,
dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale.
Articolo 15
- ammissione dei candidati interni
Comma 1:sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità
di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni
scolastiche e paritarie.
Comma 2: l'ammissione all'esame di Stato è disposta in sede
di scrutinio finale. È ammesso all'esame di Stato lo studente in te sempre in
possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato
b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle
prove predisposte dall'INVALSI
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola
lavoro previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno
di corso
d) votazione media non inferiore a sei decimi compreso
il voto di comportamento
Comma 3: sono equiparati ai candidati interni gli studenti in
possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico"
conseguito nei percorsi di istruzione formazione professionale che abbiano
positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma
sei, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226
Comma 4: sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di
Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e
che hanno riportato votazione non inferiore a sette decimi.
Articolo 16
- ammissione dei candidati esterni
Comma 1: sono ammesso a sostenere l'esame di Stato in
qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiono il 19º anno di età entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e dimostrino di avere adempiuto all'obbligo di
istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria
di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso
prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine
di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale del preveggente ordinamento o in possesso di diploma
professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo numero
226 del 2005.
Comma 2: l'ammissione dei candidati esterni è
subordinata al superamento dell'esame preliminare.
Articolo 17
- attribuzione del credito scolastico
Comma 1: in sede di scrutinio finale il consiglio di
classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo
biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti (12 per il terzo
anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno).
Tabella attribuzione credito:
|
Media
|
III anno
|
IV anno
|
V anno
|
|
M=6
|
7-8
|
8-9
|
9-10
|
|
6<M<=7
|
8-9
|
9-10
|
10-11
|
|
7<M<=8
|
9-10
|
10-11
|
11-12
|
|
8<M<=9
|
10-11
|
11-12
|
13-14
|
|
9<M<=10
|
11-12
|
12-13
|
14-15
|
Articolo 18 -
Commissione e sede di esame
Comma 1: sono sede di esami per i candidati interni le
istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.
Comma 2: per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti
statali e gli istituti paritari cui sono assegnati.
Comma 3: ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso
formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione
comunque denominati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie
che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi.
Articolo 19 -
prove di esame
Comma 1: l'esame di Stato comprende due prove a carattere
nazionale e un colloquio.
Comma 2: la prima prova , In forma scritta, accerta la
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole
speciali di minoranza linguistica, e le capacità espressive logico linguistiche
e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo
argomentativo E la prova può essere strutturata in più parti.
Comma 3: la seconda prova in forma scritta per oggetto una o
più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale
professionale dello studente dello specifico indirizzo.
Comma 9: per quanto riguarda il colloquio esso ha la finalità
di accertare il conseguimento del profilo culturale educativo e professionale
dello studente. A tal fine la commissione propone il candidato di analizzare
testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline. Nell'ambito del
colloquio il candidato espone mediante una breve relazione o elaborato
multimediale, l'esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di
studi.
Articolo 20
- esiti dell'esame
Comma 1: il voto finale complessivo è espresso in
centesimi ed è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle prove di cui all'articolo 19 e dei punti acquisiti per il credito
scolastico di ciascun candidato per un massimo di 40 punti.
Comma 2: la commissione d'esame dispone di massimo 20
punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2:03
dell'articolo 19 è di 20 punti per la valutazione del colloquio.
Articolo 21-
prove scritte a carattere nazionale predisposti dall'INVALSI
Comma 1: gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola
secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale predisposti
dal invalsi
Comma 2: per la prova di inglese l'invalsi accerta i livelli
di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle
abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il quadro comune di riferimento
europeo per le lingue
Comma 3: l'esito delle prove sostenute nell'ultimo anno viene
riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una
specifica sezione all'interno del curriculum dello studente di cui al
successivo articolo 23.
Comma 4: le azioni relative allo svolgimento delle
rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività
ordinarie di istituto .
Comma 5: le università, sulla base della propria autonomia,
possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di
competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma 1.
Articolo 22 -
esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato (comma 1).
I docenti preposti al sostegno didattico degli
studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse
alla ammissione dell'esame e al suo svolgimento (comma 2).
la commissione d'esame sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe predispone una o più prove differenziate in
linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano
educativo individualizzato. Tali prove hanno valore equipollente ai fini del
rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella
diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove
differenziate (comma 3).
Agli studenti con disabilità per i quali sono state
predisposte dalla commissione prove non è equipollenti a quelle ordinarie o che
non hanno sostenuto uno o più prove viene rilasciato un attestato di credito
formativo (comma 6).
Il riferimento all'effettuazione delle prove
differenziate per gli studenti con disabilità va indicato esclusivamente
nell'attestazione e non nelle tabelle affissi all'albo dell'istituto (comma 7).
Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli
studenti con disabilità il curriculum dello studente (comma 8) di cui al
successivo articolo 23, comma 2.
Dal comma 10 alle 13 si parla di studenti con disturbo
specifico di apprendimento.
In casi di particolare gravità del disturbo di
apprendimento lo studente è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere.
In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerente con il percorso
svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui
al comma 6 (comma 14).
Articolo 23
- diploma finale e curriculum dello studente
Il diploma finale rilasciato in esito al superamento
dell'esame di Stato attesta l'indirizzo la durata del corso di studi non che il
punteggio ottenuto (comma 1).
Al diploma è allegato il curriculum dello studente in
cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano di studi con
l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Viene
anche indicato il livello di apprendimento conseguito nelle prove scritte a
carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna delle
discipline oggetto di rilevazione. Sono indicate le competenze conoscenze e
abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di
pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra
scolastico nonché le attività di alternanza scuola lavoro ed altre eventuali
certificazioni conseguite anche ai fini dell'orientamento dell'accesso al mondo
del lavoro (comma 2).
Con proprio decreto il ministero dell'istruzione
adotta i modelli di cui ai commi precedenti (comma 3).
__________________________________________________
TESTO UNICO 297:
LA DELEGA CHE NON C’È
Modificare il testo
unico attraverso una legge anzichè mediante un decreto leglislativo è un fatto
grave, procedendo per
decreto il Governo non avrebbe avuto la possibilità di stravolgere più di tanto
gli assi portanti del testo unico del 1994 (stato giuridico del personale e
organi collegiali): procedendo per via legislativa il Governo avrà mano libera
e potrà accentuare ancora di più la posizione impiegatizia dei docenti.
Ed è proprio per
questo che i
sindacati tradizionali del comparto non hanno nulla da ridire su questa
operazione, visto che sono stati proprio loro a voler confinare i docenti nella
contrattazione di diritto privato.
Non da oggi sosteniamo che i docenti italiani continueranno a
rimanere dentro la gabbia di una concezione impiegatizia della professione fino
a quando la Scuola non uscirà dalle pastoie del decreto legislativo n.° 29 del
1993 sulla privatizzazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego che li
parifica ai ruoli emramente esecuitivi.
È per noi dell'’Unicobas
una scelta obbligata quella di cambiare radicalmente lo stato giuridico dei Docenti
e ridefinire il ruolo degli Ata. Nel passato più recente è stato favorito un
lento ma progressivo processo di burocratizzazione della professione docente,
caratterizzato da sempre più frequenti imposizioni amministrative e
gerarchiche. Tutto ciò è frutto di indebite invasioni di campo, anche da parte
delle organizzazioni sindacali tradizionali che hanno debordato persino sulla
formazione iniziale e in itinere (come nel caso del contratto del '95, «a
punti» legati all'aggiornamento), nonché di una costante latitanza degli organi
legislativi e di una sorta di subordinazione delle stesse associazioni
professionali nei confronti dei sindacati. In questi ultimi vent'anni il
Parlamento ha approvato una serie di leggi che hanno inciso profondamente sulla
condizione degli insegnanti, trasformandoli essenzialmente in «indistinti
dipendenti pubblici», alla stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato: la
legge 29 marzo 1983, n. 93, nota come legge quadro sul pubblico impiego, a
seguito della quale i docenti furono inseriti nel 6° e 7° livello impiegatizio
e la funzione docente perse ogni specificità e si recise definitivamente il
legame con la docenza universitaria; la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421,
sul pubblico impiego, che ha dato il via alla privatizzazione del rapporto di
lavoro, distinguendo fra ciò che rimaneva riserva di legge e ciò che diventava
materia di contrattazione. Il rapporto di lavoro della docenza universitaria
non veniva invece privatizzato, come avvenuto per la Scuola con la diretta
emanazione di tale norma: il decreto legislativo n. 29 del 1993.
La legge 15 marzo
1997, n. 59, con cui è stata istituita l'autonomia scolastica e si è attribuita
la dirigenza ai capi d'istituto, separando la loro contrattazione dal restante
personale della scuola nega di fatto la caratteristica di lavoratore non
subordinato attribuita ai docenti dalle norme sulla libertà d'insegnamento.
Nell'università persiste invece, giustamente, la qualifica di preside di
facoltà, figura elettiva, quale primus inter pares.
Sulla scuola gravano
quindi i dettami del decreto legislativo n. 29 del 1993, recepiti con il
contratto del 1995 che impongono l'eliminazione degli automatismi di
anzianità (con la trasformazione residuale e in via di sparizione degli scatti
biennali in «gradoni» sessennali e settennali, in attesa della definitiva
eliminazione degli stessi prevista ai sensi del medesimo decreto legislativo).
Il citato decreto legislativo impone la riconversione professionale d'ufficio,
così che un docente di laboratorio di ceramica di istituto tecnico
professionale lo si è potuto «riciclare» su una cattedra di scienze della
terra; un insegnante di educazione tecnica delle scuole medie, con la
sparizione di quell'insegnamento e con la minaccia della mobilità provinciale e
interprovinciale, è stato «adattato» per il sostegno, con buona pace dei
precari specializzati lasciati a casa e dell'integrazione dei disabili. Si è
scelto di operare come su dei travet, spostando di cattedra in cattedra gli
insegnanti come se si trattasse di comandarli ad attendere ad una nuova pratica
cartacea. In un'epoca nella quale, sull'altare della riduzione della spesa, si
gioca a dadi con le carriere dei docenti - tramite tagli, riconversioni e
accorpamenti di classi di concorso, attraverso un sostanziale spreco delle
professionalità acquisite e una mobilità di cattedra che non tiene conto né
della formazione culturale, né delle competenze maturate - è, peraltro, la
dignità della scuola nel suo complesso a venire pesantemente colpita. Sono
state poi introdotte la cassa integrazione e la licenziabilità per esubero; col
placet delle organizzazioni sindacali tradizionali e in senso aziendalista, il
preside è stato trasformato in dirigente scolastico e al tempo stesso in
«datore di lavoro», aprendo la strada allo smantellamento dei concorsi
pubblici e alla chiamata diretta per le assunzioni prevista inizialmente dalla
proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Aprea (Forza Italia), infine
disposta dal Governo Renzi con la L. 107/2015. Ma il «dirigente», inesistente
all'università (ove vigono solo, anche nel caso dei presidi di facoltà,
qualifiche elettive), è stato in primis trasformato in «datore di lavoro» dal
1993 e senza il Dlvo 29/93 la 'Buona Scuola' di Renzi non sarebbe stata
possibile. Col medesimo provvedimento, sempre nel 1993, è stato
eliminato persino il ruolo, assegnando al personale assunto stabilmente
«incarichi a tempo indeterminato», una dizione utilizzata in passato
tipicamente con riferimento al personale precario, a sua volta ancor più
instabile perché incaricato a tempo determinato.
Perciò riteniamo
necessario stabilire tramite specifiche disposizioni legislative:
l'uscita dell'intero
comparto scuola dal pubblico impiego (ponendolo fuori
dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001), il recupero
degli automatismi salariali biennali d'anzianità come dato di garanzia
sull'esperienza (sulla scorta di quanto avviene nella Repubblica federale
elvetica, ove gli automatismi salariali d'anzianità sono addirittura annuali e
tale trattamento è riservato solo agli insegnanti) e del ruolo come elemento di
protezione e affermazione della libertà d'insegnamento, nonché della
specificità professionale della funzione docente;
il conseguente ritorno
ad un contratto di natura non privatistica, specifico per
l'intero comparto scuola (docenti e personale ATA), ristabilendo la possibilità
di una vera rivalutazione (ad esempio tramite l'incremento dell'indennità di
funzione docente) dello stipendio base degli insegnanti, altrimenti inchiodato,
per legge, alle stime inflative dell'ISTAT e all'inflazione programmata dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il perverso meccanismo disposto dal
decreto legislativo n. 165 del 2001 rende impossibile anche il solo
avvicinamento alla media retributiva europea, rispetto alla quale, tenuto conto
del costo della vita, i docenti italiani si collocano ormai all'ultimo
posto;
il ruolo unico docente
a parità di orario di lavoro (18 ore) e
retribuzione, per ogni ordine e grado di scuola, con apposita indennità di
funzione docente;
il ripristino degli
organi di rappresentanza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416, quali i consigli scolastici distrettuali e provinciali,
nonché del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che con l'entrata in vigore della legge n. 59 del 1997 sull'autonomia
scolastica sono stati aboliti e non più rieletti dal lontano 1997;
lo sdoppiamento delle
figure «gestionali»: direttore amministrativo (oggi già presente) per il piano
gestionale-contabile e preside, eletto ogni tre anni nell'ambito del collegio
dei docenti fra quanti abbiano almeno 5 anni
di sevizio in ruolo e titolo di frequenza relativo ad un apposito corso
propedeutico; passaggio degli attuali dirigenti ai ruoli ispettivi
(assolutamente sotto organico: 70 circa contro i 3.000 circa della
Francia);
la costituzione di un
organismo di autogoverno indipendente dall'amministrazione e autonomo dai
sindacati, con la funzione di dare evidenza, identità e tutela alla professione
docente: il Consiglio superiore della docenza, eletto unicamente
dagli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, con consigli a livello
regionale, entrambi coadiuvati da esperti nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle università. Il
Consiglio superiore della docenza dovrebbe avere il compito di definire gli
standard professionali, di sovrintendere alla formazione iniziale e in
servizio, di intervenire sulle norme di accesso all'insegnamento, di gestire
l'albo professionale, di statuire e far rispettare il codice deontologico. Gli
standard professionali devono descrivere che cosa devono sapere e saper fare
gli insegnanti. Essi sono l'elemento fondante dell'identità professionale e
costituiscono la base indispensabile per la formazione iniziale e in itinere,
per il reclutamento, per la valutazione e l'autovalutazione dei docenti. Vanno
individuati standard generali della professione e standard specifici per le
diverse aree disciplinari e per i diversi gradi scolastici, standard per la
formazione iniziale, per il reclutamento e il superamento del periodo di
prova.Insieme agli standard, il codice deontologico favorisce
la costruzione dell'identità professionale, aumenta il senso di appartenenza
alla propria comunità professionale e scientifica, costituisce esso stesso un
importante riferimento ai fini della valutazione e dell'autovalutazione, nonché
dell'attività educativa, e contempera l'autonomia professionale con i bisogni
degli allievi e con i più generali interessi della società. Per essere
efficaci, sia gli standard che il codice deontologico devono essere aperti alle
sollecitazioni della concreta pratica professionale, della ricerca, della
cultura e della domanda sociale; devono essere flessibili e dinamici, cioè
continuamente aggiornabili e aggiornati, favorendo il confronto
studenti-docenti sul piano formativo, ma ristabilendo il rispetto dei ruoli:
ambito metodologico- didattico di stretta competenza degli insegnanti senza
(dannose e inqualificabili) intromissioni; ambito formativo che attiene al
rispetto fra i ruoli.
S'impone un'inversione
di marcia per abbandonare la concezione burocratica dell'identità docente che
determina: stipendi modesti, poca preparazione dei docenti, assenza di
valutazione del merito individuale, scarsa stima da parte di famiglie e
studenti. La strada da seguire è quella che porta al riconoscimento della
professione: conoscenza verificata e in continuo aggiornamento della materia
insegnata, stipendio parificato alle fasce superiori europee, riconquistata
dignità di funzione agli occhi di famiglie e studenti. Sorge la necessità di un
profondo ripensamento in termini culturali e organizzativi di tutto il comparto
scuola e, in particolare, del modo di intendere l'esercizio della funzione
docente. La società del terzo millennio ha necessità di «professionisti della
conoscenza» (knowledge workers) che facciano riferimento ai loro enti di
rappresentanza e non alla burocrazia ministeriale. La professione docente è
segnata da tre elementi: alta specificità del ruolo istruttivo ed educativo,
autonomia rispetto a valutazione e selezione dei professionisti che non vengono
giudicati da altri enti, etica e deontologia elaborate fra gli operatori del
settore.
Il mondo della scuola
possiede una particolarità rispetto al resto del mondo del lavoro. In esso si
insegna e si apprende e non si tratta neanche di mera trasmissione del sapere,
bensì si sviluppa e ricrea il sapere stesso, almeno per quanto attiene alle
strategie dell'istruzione, dell'educazione e della formazione. Nella scuola non
si costruiscono manufatti industriali, né si svolgono mansioni di tipo
burocratico. Lo specifico prevalente è quello della funzione docente, che non è
funzione d'impresa, né di tipo impiegatizio: proprio per questo l'assetto
normativo e contrattuale attuale è assolutamente inadeguato.
La Costituzione della
Repubblica definisce scuola e università quali «istituzioni» (e la cosa non ha
solo un rilievo terminologico, perché stabilisce una linea di demarcazione
rispetto ai «servizi»), ma esse hanno due assetti contrattuali differenti:
dell'università è stato creato un ibrido, dove i docenti hanno un contratto di
natura pubblica e le altre figure lavorative un contratto privatizzato; nella
scuola, invece, esiste solo la privatizzazione del rapporto di lavoro: la
scuola, quindi, è stata trasformata in un «servizio» e i docenti in impiegati.Ma
il momento dell'interazione metodologico-didattica non è affatto l'erogazione
di un servizio; gli insegnanti non sono pompe di benzina e gli alunni non sono
automobili di passaggio da riempire di nozioni. La figura del docente non è
quella di chi attende ad un servizio, bensì quella di un ricercatore di
percorsi formativi e culturali, e il titolo di studio non è un «atto dovuto»,
come la certificazione di un'analisi del sangue, bensì il risultato di
un'interazione personale e didattica, di un percorso di vita e di
ricerca.
Proprio da questa
innegabile constatazione sorge la necessità di un profondo ripensamento in
termini culturali e organizzativi di tutto il comparto scuola e, in
particolare, del modo di intendere l'esercizio della funzione docente. Anche
per il personale Ata, collaboratori scolastici, aiutanti tecnici e personale di
segreteria, deve essere riconosciuto, il ruolo di coadiuzione educativa con
riferimento alle attività esercitate dal medesimo personale relativamente alla
sorveglianza degli alunni nonché alla gestione della sicurezza, della
strumentazione informatica e dei laboratori.
Occorre restituire
alla Scuola il ruolo costituzionale di Istituzione, sottrattole con infinite
manovre aziendaliste (cd. 'autonomia' inclusa). Ma la manovra ha avuto il suo
cardine nel Dl.vo 29/1993 del Governo Amato. Questo, molto sinteticamente,
include la Scuola (ma non Università, Magistratura, 'Sicurezza' e Difesa, etc.)
nella privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, così che
il nostro contratto è paradossalmente divenuto di natura privata proprio perché
inseriti nel pubblico impiego, mentre è rimasto di natura pubblica per altri
settori retribuiti dallo stato (in primis l'Università, dove si esercita la
nostra stessa funzione).
Questa 'innovazione'
regressiva impone regole rigide, prima di tutto alla contrattazione:
a) Non si
possono ottenere aumenti stipendiali superiori all'inflazione programmatadalle
leggi finanziarie dal Ministro dell'Economia (la qual cosa ci ha portato ad
avere, nell'ambito UE, retribuzioni più basse - anche alla luce del diverso
costo della vita - persino di Grecia - nonostante le riduzioni di spesa operate
negli ultimi anni - e Portogallo; dagli spagnoli ci separano circa 1.000 euro
netti su base mensile). Questa regola allontana matematicamente, di
contratto in contratto, l'Italia dalla media retributiva UE, soprattutto
perché il dato 'inflazione programmata' è del tutto previsionale (per l'anno a
venire) e viene fissato sempre sotto l'inflazione dichiarata dall'Istat (che è
sempre molto inferiore all'inflazione reale). In tempi di deflazione,
addirittura, si rischia l'automatismo del blocco contrattuale. Impossibile, se
non si esce dai vincoli del Dl.vo 29/1993, anche solo tentare di riavvicinarsi
alla media retributiva UE. Tutto ciò fa sì che non esista più dal 1993
una vera trattativa contrattuale, determinando il tutto totalmente in via
discrezionale il nostro datore di lavoro. Impossibile, in un quadro
normativo del genere, persino battersi per un incremento dell'indennità di
funzione docente.
b) L'eliminazione
del 'ruolo', sostituito dall'incarico a tempo indeterminato (prima del
Dl.vo 29, tipico del personale precario reincaricato per continuità didattica).
Per i precari 'incarico a tempo determinato' (posizione molto più debole). Ma
il 'ruolo' era soprattutto uno 'scudo' a garanzia dell'autonomia della
funzione docente, che è tuttora (fino alla molto prossima
eliminazione del Testo Unico '297') funzione di lavoro non
subordinato (a garanzia del rispetto del vincolo costituzionale della
libertà di insegnamento).
c) Sono stati
eliminati gli scatti d'anzianità: il Dlvo 29/93 li cancella
del tutto. Per noi è stato seguito un 'percorso a tempo': il 'congelamento'
non è che l'anticamera dell'eliminazione degli scatti. Erano biennali e sono
stati trasformati in 6 'gradoni': il primo di 3 anni, i successivi tre di 6
anni e gli ultimi due di 7. Anche senza alcun rinnovo contrattuale, oggi
avremmo una retribuzione molto più alta se avessimo conservato quegli scatti.
S'è detto che con quegli aumenti d'anzianità (che invece hanno conservato i
docenti universitari, i magistrati ed i militari di carriera) 'sarebbero andati
avanti tutti, anche i cialtroni'. Però persino la Svizzera, paese
'meritocratico'-liberista per eccellenza, che non prevede automatismi
d'anzianità per nessuno, li conserva SOLO per gli insegnanti (e sono annuali),
perché in tutto il mondo si sa bene che ad insegnare si impara soprattutto
insegnando.
L'attuale, apparente,
'sopravvivenza' dei 'gradoni' è dal contratto del 1995 (quello che ha recepito
i dettami del Dl.vo 29/93) del tutto aleatoria: infatti, dall'epoca non
esiste più un 'capitolato' di spesa ove destinare fondi contrattuali per gli
scatti d'anzianità. Tanto che la retribuzione degli scatti 'congelati'
avviene a carico degli stanziamenti per il fondo di istituto. In parole povere,
siamo sempre noi, Docenti ed Ata, a pagare: mentre aumentano i carichi di
lavoro, per retribuire gli 'scatti' diminuiscono i fondi per gli straordinari,
i progetti, le ore aggiuntive. Le residue retribuzioni d'anzianità
passano da una tasca all'altra, ma sono sempre a nostro carico.
Ma la cosa più grave è
stata la contestuale trasformazione del preside in 'datore di lavoro' interna
al Dl.vo 29 (ancor prima che diventasse 'dirigente'): per questo è stata possibile la chiusura del cerchio avvenuta con la L.
107/2015. Era ovvio che questo singolare 'datore di lavoro', prima o poi,
sarebbe diventato colui che t'assume, ti 'valuta' e ti licenzia. Questa
definizione, che troviamo già nel contratto del 1995, annunciava la figura del
'dirigente' (ruolo aziendalista inesistente nelle Università - ove i
presidi di facoltà sono elettivi - che confligge con la comunità educante e con
l'ambito collegiale e democratico di autogoverno della scuola).
Il dirigente,
introdotto con la cosiddetta 'autonomia' nel 2000 (che ha eliminato anche i
Consigli Scolastici Provinciali ed i Consigli di Disciplina eletti), è
diventato quindi l'arbitro assoluto di ogni controversia disciplinare,
insieme all'Ufficio Scolastico Provinciale.
Se non si pretende
l'uscita della Scuola dal campo di vigenza del Dl.vo 29, risulta assolutamente
contraddittoria ogni battaglia contro la L. 107 (ed ora contro le famose
'deleghe' testé approvate), ancor più a fronte del tentativo annunciato il 14
Gennaio di abrogare del tutto il Testo Unico '297' tramite uno specifico
disegno di legge richiamato dal Ministro Fedeli. Non hanno approvato la delega
sul Testo Unico semplicemente perché sarebbero stati costretti a muoversi
nell'ambito dell'attuale stato giuridico del personale della Scuola, mentre
vogliono abbattere definitivamente ogni quarentigia, a cominciare dalla
definizione di 'lavoratore non subordinato' richiamata (ancora) anche nel
contratto. Questo è il vero 'atto d'indirizzo' del nuovo Ministro: andare
persino oltre la L.107 (il lavoro più 'sporco' si lascia sempre ad un governo
'di scopo').
Per le ragioni su
addotte, dobbiamo batterci per un contratto specifico di natura non
privatistica per tutta la Scuola fuori dall'area del pubblico impiego (dove non è prevista certo la 'libertà di impiegamento' e dove non esistono
le responsabilità penali che gravano su chi a che fare con minori) e
per l'istituzione di un Consiglio Superiore della Docenza (con
diramazioni provinciali), adibito a garantire, così come per la Magistratura, l'autonomia
e la terzietà della Scuola pubblica.
Senza tutto ciò la
privatizzazione della scuola e la sua subordinazione alle caste della politica
ed agli interessi economici privati e di parte, come s'è ampiamente dimostrato,
è sicura.
Stefano d'Errico
Segretario Nazionale Unicobas
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