Lo studente che partecipa all'Alternanza Scuola Lavoro deve essere retribuito altrimenti è solo sfruttamento e lavoro nero!


Sono a favore dell'Alternanza Scuola Lavoro ma solo a queste condizioni:
- Che lo stage venga effettuato solo durante la sospensione dell'attività didattica.
- Che lo studente venga retribuito.
- Che l'azienda definisca, dopo che lo studente si sia diplomato e non abbia scelto di proseguire gli studi universitari, un percorso di apprendistato professionalizzante retribuito di tre anni ed alla fine l'assunzione a tempo indeterminato.
Sono contrario all'Alternanza Scuola Lavoro così com'è stabilita dalla "Buona Scuola" perchè cancella di fatto 15-30 giorni di lezione frontale agli studenti e così com'è strutturata non è altro che un sistema di sfruttamento minorile, possiamo chiamarlo lavoro nero oppure qualcuno si scandalizza?
In molti casi gli studenti vengono inseriti nell'attività lavorativa e spesso sostituiscono il personale mancante. Non si tiene neanche conto delle spese che le famiglie devono sostenere (viaggio e vitto).
Purtroppo a tutt'oggi i tirocini curriculari cioè quelli svolti «nel periodo di frequenza del corso di studi anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi» e per legge non sono retribuiti.
In Italia con la Legge 92/2012 gli stage extracurriculari (quelli fuori dall'ambito scolastico) sono invece retribuiti. Il 24 gennaio 2013 è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Linee guida in materia di tirocini" è finalizzato a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia. La legge con le nuove linee guida si applica sia nel settore pubblico che in quello privato.
STAGE RETRIBUITI: NUOVI VINCOLI
– Per legge non è più possibile stipulare contratti di stage gratuiti, tutti i tirocinanti devono percepire una indennità di partecipazione non inferiore a 300 Euro;
– il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
– i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
Se si potesse trasferire anche per i tirocini curriculari la retribuzione pur minima, avremmo forse ripristinato un diritto ed eliminato molto lavoro nero!

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