Cos'è l'Organo di Garanzia d'istituto e a cosa serve

Quest'anno bisognerà eleggere in ogni scuola secondaria di I° e II° l'Organo di Garanzia:
L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Ha come principale: 􏰀 Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori; 􏰀 Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.
La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le sue funzioni sono: 􏰀 prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 􏰀 evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto; 􏰀 esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.
L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a: 1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento, 2. carenza di motivazione, 3. eccesso della sanzione. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
L’organo di garanzia interno alla scuola è istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che devono precisarne: a) la composizione, in ordine: 􏰀􏰀􏰀􏰀 al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di quattro; 􏰀􏰀􏰀􏰀 alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) b) il funzionamento. L’OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso, al di fuori dell’orario di lezione. La seduta si considera valida con la presenza di almeno da metà +1 dei membri Avverso le decisioni dell’OdG è ammesso ricorso all’OdG Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Sanzioni disciplinari 

Il Regolamento Disciplinare d’Istituto ai sensi del DPR 24/06/98, n° 249 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.R. 235/2007 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d’istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua inoltre le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire e le modalità per l’impugnazione. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del coordinatore di classe; le tipologie sono quelle sotto elencate: a) Avvertimento scritto: (di norma preceduto dal richiamo verbale) annotato sul registro o sul libretto personale dello studente; é inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell’alunno. Può infliggere tale sanzione anche il Dirigente Scolastico. b) Ammonizione scritta: irrogata in maniera formale all’alunno e comunicata alla famiglia; consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta di singoli insegnanti o del Consiglio di classe. c) Esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche. d) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni. e) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. f) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale) Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, ispirandosi al principio della riparazione del danno, all’atto della comunicazione del provvedimento disciplinare, è offerta all’alunno, dal soggetto competente all’irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in attività alternative, quali: 1. riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà; 2. riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali; 3. svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità scolastica. 􏰁 La commutazione della pena, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base volontaria previa richiesta da parte dello studente ed espressa autorizzazione dei genitori (se minorenne) o avviso agli stessi (se maggiorenne). 􏰁 In ogni caso, la commutazione della pena non esclude l’eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 c.c. e segg. 􏰁 In caso di mancato assolvimento delle disposizioni sancite nella revoca, il Consiglio di classe assumerà nuove decisioni e potrà fare ricorso all’OdG. 􏰁 La sospensione dell'attività didattica può essere commutata con l'obbligo di frequenza a seguito di colloquio con i genitori dello studente, purché vi siano le condizioni favorevoli. 􏰁 Sono considerate aggravanti le ammonizioni, la reiterazione, la volontà manifesta di lesione. 􏰁 Sono considerati attenuanti la colpa senza dolo, il pentimento manifesto, la volontà di riparazione.

fonte: http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_veneto/_itis_g_marconi_di_padova/230_alt_con/2014/Documenti_1396854324961/1396854487975_informativa_organo_di_garanzia.pdf

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