Mozione riguardante l’iniquità insita nell'attivazione di un TFA speciale riservato
Abbiami ricevuto in posta elettronica, da molti docenti, questa mozione riguardante l'iniquità insita nell'attivazione di un TFA speciale riservato, che pubblichiamo come comunicato stampa.
GLI ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI (SSIS, AFAM, Scienze della formazione primaria), GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
GLI ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI (SSIS, AFAM, Scienze della formazione primaria), GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
VISTO il d.lgs. 9/11/2007 n. 206, redatto in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, che fa discendere il riconoscimento
dell'abilitazione anche all'effettivo
svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul
territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il
titolo di laurea SOLO nei casi in cui non
sia già previsto un percorso istituzionale regolare abilitante nello Stato di provenienza,
motivo per il quale eventuali sentenze di condanne dell'Amministrazione sarebbero
alquanto improbabili;
VISTO il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249:
•
Art. 5 (_) 2. Il numero complessivo dei
posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla
base della programmazione regionale
degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole
statali;
•
Art. 10
(_) 8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento
che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attività svolta durante
il tirocinio; b) nell'esposizione
orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio;
•
Art. 15
(_) 4. Gli accessi al tirocinio
formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le
specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università' e della ricerca ai sensi dell'articolo 5,
comma 1. 5. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari
relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si
articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il
test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna
tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università' e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione
di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la
prova orale di un massimo di 20 punti.
Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le
modalità indicate nel comma 13. (_); 13. I punti riservati al servizio prestato, ai
titoli di studio e alle pubblicazioni sono
così suddivisi: a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema
nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe
di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso
per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: i) 360 giorni: 4 punti; ii) da 361 a 540 giorni: 6
punti; iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; iv) da 721 giorni, 2 punti ogni
ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire
10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei
crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso
in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12,
comma 1 sono stipulate con le
istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai
sensi del medesimo articolo, in modo da
consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta
attività.
RITENGONO CHE
•
sia ingiusta la richiesta da parte
di una minoranza di docenti che, avendo accumulato almeno 36 mesi di servizio,
chieda la modifica del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, volta
all'istituzione di un percorso TFA riservato parallelo, senza prove selettive,
poiché l'esperienza accumulata per
almeno 360 giorni è già abbondantemente
riconosciuta con un punteggio aggiuntivo nel test d'accesso e nello
svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo, come riduzione dell'impegno e come
agevolazioni nello svolgimento del servizio,
in modo tale da differenziare nettamente i docenti con esperienza dai
neolaureati dal momento dell'ingresso all'intera durata del percorso
abilitante;
•
sia necessario il rispetto e non
la modifica di quanto previsto dalla normativa vigente riguardante la
formazione iniziale degli insegnanti per
evitare di stravolgere il contenuto del DM 249/2010 e di incorrere in ricorsi
per disparità eccessive di trattamento fra candidati allo stesso titolo;
•
la modifica del Decreto
Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249 finalizzata all'istituzione di un percorso senza test d'accesso
per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio sia contraria alle norme già elencate e assolutamente inefficace nel risolvere l'annoso
problema del precariato, ma
addirittura
complicante, in quanto congestionante le graduatorie e vanificante il percorso
degli abilitati regolari in possesso di un punteggio di servizio inferiore,
benché regolarmente selezionati, a differenza degli stessi.
Inoltre, si ritiene che non vi sia
modo altro rispetto a un'attenta valutazione delle conoscenze disciplinari per
stabilire la preparazione teorica dei candidati, poiché l'esame di
abilitazione all'insegnamento conclusivo del percorso si occupa della
valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio, non di valutare la
preparazione disciplinare.
La preparazione disciplinare è un
aspetto separato rispetto all'esperienza, ma ugualmente indispensabile e
imprescindibile soprattutto in una
professione come quella dell'insegnante. Tale conoscenza e la qualità
dell'esperienza non sono in alcun modo collegabili alla quantità di servizio
prestato, in quanto l'aspetto meccanicistico e parzialmente casuale della
convocazione in servizio dalla terza fascia d'istituto, nonché le assunzioni
talvolta arbitrariamente compiute presso gli istituti parificati, non
garantiscono alcuna qualità dell'esperienza maturata.
PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI RICHIEDE
•
di tutelare in primis la qualità degli insegnanti e della
scuola, poiché è diritto di tutti gli studenti avere maestri o professori
ugualmente selezionati e preparati;
•
di tutelare chi ha seguito quanto
previsto dalle normative, seppure in possesso di 36 mesi di servizio;
•
che non venga creato un TFA parallelo
riservato tramite modifica del Decreto
Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, che vanifichi il senso delle
prove preselettive, della programmazione degli accessi e dei sacrifici di
coloro che hanno scelto di rispettare il principio costituzionale per cui la
"Legge è uguale per tutti".
SI
RICORDA, INOLTRE, CHE essendo la prova conclusiva
del TFA regolare basata principalmente sulla valutazione del tirocinio ed essendo
in progetto la decisione di esentare i riservisti da tale praticantato, si
creerebbe un contrasto insanabile tra
i due
aspetti, appianabile solamente con l'istituzione di un diverso tipo di prova
conclusiva, atto a compensare il mancato accertamento delle conoscenze
disciplinari in ingresso.
NEI CASI IN CUI SI STABILISSE COMUNQUE
NECESSARIO MODIFICARE IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010 n° 249 SI
RICHIEDE
•
di predisporre un test d'ingresso sulle competenze logiche e
linguistico - testuali dei candidati aventi determinati requisiti di
servizio;
•
di istituire una prova finale abilitante
con soglia di sufficienza, atta a verificare anche la preparazione disciplinare
dei candidati, comprensiva di una prova nazionale, di una prova scritta e di una prova orale;
•
di richiedere comunque il livello B2 di
inglese e conoscenze informatiche adeguate all'uso didattico, come già previsto
dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249;
•
di rispettare letteralmente la
norma europea, richiedendo 36 mesi effettivi di servizio, quantificabili in
1080-1096 giorni di servizio, con contratti di almeno 180 giorni continuativi,
nella classe di concorso specifica per la quale s'intende acquisire
l'abilitazione;
•
l'istituzione di un sistema di reclutamento
anche per le supplenze davvero meritocratico, atto a evitare il paradosso per
il quale persone sottopostasi a un triplice test d'ingresso debbano trovarsi in
coda, in virtù del punteggio, a persone che abbiano potuto evitare tale
selezione.
GLI
ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI E GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
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