Francesca Puglisi sul disegno di legge Aprea? Il tuo addetto stampa si è perso nel tunnel dei neutrini?
Gentile e carissima on. Francesca Puglisi, forse un po’ di coerenza da te che sei la responsabile nazionale PD Scuola la esigo sei d'accordo?
Ho avuto il piacere di conoscerti di persona a Lodi e mi hai fatto un’ottima impressione ma sai, io sono un prof . calabrese trapiantato in Lombardia dal 1985 e da buon terrone sono testardo, sincero, permaloso e credo molto al valore di una stretta di mano tra galantuomini e gentil donne.
“QUELLA DI APREA E’ SOLO PROPOSTA E NON DIVENTERA’ LEGGE. L'on Aprea, nelle sue ultime ore da parlamentare, confonde le sue fantasie con la realtà. La sua proposta di legge, e' solo una proposta, che non diventerà mai legge. Il partito democratico non accetterà mai un disegno di privatizzazione della scuola pubblica. Se non lo ha ancora capito, lo capirà nei prossimi giorni”.
Successivamente e precisamente il 27 marzo 2012 sul quotidiano l’Unità esce un articolo con scritto: “La legge 953 sulla scuola è una buona legge” di Francesca Puglisi Responsabile Scuola PD. …
“… C’è invece oggi, in via di approvazione, la legge 953 sull’autogoverno delle scuole. Una legge che prima di essere criticata avrebbe bisogno di essere letta, senza sollevare allarmismi che forse preparano la campagna elettorale di maggio, ma danneggiano la scuola, perché se gridiamo in continuazione “al lupo al lupo”, e il lupo non c’è, si finisce poi per essere poco credibili.
La legge 953 è una buona legge. I mattoni delle sue fondamenta sono targati Pd”
(Per chi volesse leggere con calma l’articolo di Francesca Puglisi può andare all’indirizzo: http://beta.partitodemocratico.it/doc/233428/la-legge-953-sulla-scuola-una-buona-legge.htm)
Carissima Francesca non sei la responsabile di un gruppo di "afecionados" di sinistra, sei la donna più potente nell’ambito dell’istruzione del Partito Democratico oserei dire anche braccio sinistro di Pierluigi Bersani, madre di tre figli, una donna molto garbata, serena, intelligente molto preparata, per questo: massimo rispetto ed onore delle armi!
Consentimi di risponderti come dirigente dell’Italia dei Valori Responsabile del Dipartimento Istruzione Lombardia; hai accusato l'IDV di essere il partito che non ha letto il disegno di legge Aprea da voi (PD) modificato.
Analizziamo insieme, se vuoi, punto per punto il disegno di legge Aprea che è diventato il disegno di legge PD e ti spiego perché secondo l’Italia dei Valori andrebbe cancellato:
Gruppo Italia dei Valori- Ufficio Legislativo - Camera dei Deputati - 23 marzo 2012
A cura di Mirella Contegreco (Uff. Legislativo), Letizia Bosco, Ilaria Persi (Dipartimento Scuola IdV)
NORME PER L'AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
C 953 e abb.
Premessa
Durante
la seduta della VII Commissione, del 22 marzo 2012, è stato esaminato il testo
unificato elaborato dal comitato ristretto (AC 953 e abb), sono stati votati
gli emendamenti e il testo è stato inviato alle commissioni competenti per il
parere. Addirittura la presidente Aprea auspica che il trasferimento in sede legislativa, possa avvenire in tempi brevi.
Le
ultime fasi dell’iter del provvedimento sono state a dir poco concitate e sono
state effettuate delle forzature oltre ogni limite, con convocazioni
affrettate, incontri informali, senza il coinvolgimento di tutte le forze
politiche, e addirittura è stato fissato il termine per la presentazione di
emendamenti a pochissime ore dall’elaborazione del testo, licenziato in un
comitato ristretto semideserto.
I
provvedimenti all’esame delle commissioni necessitano sempre e comunque di un
confronto politico ampio e trasparente nelle sedi istituzionali preposte,
soprattutto se si tratta di materie di importanza tale da richiedere una
riflessione ancora più accurata.
E’
vero che l’iter del testo è cominciato il 3 luglio 2008 ma nell’ultima settimana
ha subito un’accelerazione ingiustificata e fuori dalle regole di un serio
confronto istituzionale.
Inoltre,
il testo sul quale si è votato è completamente diverso dal testo presentato
dall’on Aprea e se per il testo iniziale il confronto c’è stato, con
l’approfondimento di numerose audizioni informali, su questo nuovo testo non c’è stato né il tempo né la possibilità
di approfondimento.
Tuttavia,
nonostante il testo sia stato notevolmente ridimensionato rispetto al progetto
iniziale, gli obiettivi che si propone di raggiungere restano gli stessi:
apertura
delle scuole pubbliche a finanziamenti
privati con inevitabili conseguenze di ingerenze indebite nelle attività
scolastiche;
modifica
degli organi collegiali strutturata con la creazione di organi che prevedono la
presenza di spesso non ben definiti soggetti, privi di competenze certificate
per deliberare in materia di istruzione;
La
più pericolosa e inevitabile conseguenza di tali provvedimenti sarà quella di
limitare la libertà di insegnamento riconosciuta ai docenti dalla Costituzione
e, dunque, il progressivo snaturamento
dell’istituzione scolastica in una prospettiva di dequalificazione dell’intero
sistema di istruzione italiano.
Inoltre,
all’articolo 11, si pretende di affidare alle regioni la competenza sui criteri di determinazione
degli organici, di fatto aprendo la strada alla cosiddetta “chiamata diretta”
dei presidi.
In
definitiva, il testo rappresenta un compromesso al ribasso rispetto al testo
originario, perché, se è vero che nella forma sembra aver tolto a soggetti
esterni la possibilità di rivestire funzioni proprie della scuola, nella
sostanza consente indirettamente e inevitabilmente un’ingerenza impropria nel
progetto educativo di soggetti che nulla hanno a che vedere con esso, portando
così ad una pericolosa commistione
fra missione educativa ed altre diverse esigenze
strumentali.
Contenuto
Le
novità riguardano la previsione dello statuto autonomo degli istituti
scolastici, di nuclei di autovalutazione interni e della possibilità per le
scuole di avere partners pubblici e privati per potersi sostenere
economicamente. S’interviene sugli organi collegiali, cioè si modifica la
composizione degli organi di governo delle scuole.
Statuti
Alle
istituzioni scolastiche e' riconosciuta autonomia statutaria. Gli statuti, in
totale autonomia, regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento
degli organi interni, nonche' le forme e le modalita' di partecipazione della comunita'
scolastica".
Organi collegiali
E’ istituito il Consiglio dell'autonomia
scolastica e scompare il Consiglio di istituto o di circolo. Il nuovo Consiglio
dell'autonomia adotta il piano dell'offerta formativa, approva il bilancio,
designa i componenti del nucleo di valutazione e gli accordi con soggetti
esterni, compresa la possibilita' per l'istituto di partecipare anche a
fondazioni. I genitori saranno presenti in misura uguale ai docenti. Al dirigente
vengono assegnate esplicitamente "funzioni di gestione", dalle
risorse umane a quelle economiche. Il Consiglio dei docenti programma la
didattica e valuta gli alunni. Spariscono i consigli di classe e intersezione.
Anche il diritto di assemblea degli studenti e quello di riunione dei genitori
sara' disposto dallo statuto.
Nuclei di valutazione
Ciascuna
istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), un
nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità
complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno
dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la
cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un
massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un
soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di
criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie. Ogni anno
sara' redatto un Rapporto che dovra' essere reso pubblico.
Reti di scuole
Le istituzioni scolastiche autonome potranno
promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di
scuole autonome; le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi
da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, i cosiddetti partners
possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di
genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
Il Consiglio delle
autonomie scolastiche.
Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire
il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche; tale nuovo organismo sarà formato
da membri eletti fra docenti, presidi e membri dei Consigli dell'autonomia
delle scuole. Esso dovrebbe rappresentare un organo di "corresponsabilita'"
fra Stato e scuole nella gestione della pubblica istruzione.
Le
Regioni istituiranno invece la
Conferenza regionale del sistema educativo per un maggiore
raccordo sui temi dell'istruzione.
Criticità rilevate articolo
per articolo
dall’Italia dei Valori
Il provvedimento
si articola in 2 capi e consta di 14 articoli:
Capo I.
Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche (Artt 1-10)
Capo II
Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome (Artt 11-14)
Art. 1.
(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).
(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali).
La
disposizione sancisce in merito all’autonomia, prevedendo in particolare l’autonomia statutaria, dunque le
istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il
funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione
della comunità scolastica.
Inoltre
prevede che “ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema
nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei
cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento
un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla
cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le
Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità
educative delle istituzioni scolastiche. Vi contribuiscono, altresì, le realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i
propri compiti e le proprie attribuzioni.”
Si prevede
altresì che “gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il
patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;
b) il dialogo costante tra la
professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle
scelte educative delle famiglie;
c) le azioni formative ed educative in
rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.
NOTA – criticità:
L’autonomia statutaria, cioè la possibilità di ogni
singola scuola di stabilire un proprio statuto autonomo, creerà in modo
definitivo e irreparabile una disomogeneità dell’offerta formativa e
l’impossibilità dello Stato di garantire a tutti i cittadini una qualità di
formazione conforme, compromettendo la rimozione di ostacoli previsti
dall’articolo 3 della Costituzione. Non è chiaro, poi, da chi lo statuto sarà
elaborato.
La definizione di scuola che compare nella
disposizione suddetta è inadeguata perché sembra dimenticare che
La disposizione che richiede la valorizzazione del
dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e
responsabilità delle scelte educative delle famiglie appare eccessiva.
Risultano mortificanti per la professione dei docenti ingerenze inappropriate
incompatibili con la qualità dell’offerta formativa; il familismo eccessivo
porta inevitabilmente a discriminare chi proviene da realtà socio-culturali
svantaggiate e comunque impedisce il processo di emancipazione dei ragazzi
dalle famiglie di appartenenza.
La
disposizione che prevede la valorizzazione delle azioni formative ed
educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali, appare
anacronistica. Nell’epoca della globalizzazione si deve puntare ad essere
cittadini del mondo e quindi a sentirsi a proprio agio in qualsiasi parte di
esso, è fuori tempo considerare una priorità l’elaborazione di piani
formativi territoriali.. Un sistema di istruzione veramente innovativo e capace
di interpretare la complessità del presente, oggi, deve rifuggire dalla
monoprofessionalizzazione e puntare sul potenziamento di una solida cultura
di base, strumento necessario per permettere ai giovani di spendere le
proprie competenze in diversi settori e quindi far fronte alle esigenze di un
mercato del lavoro sempre più dominato da dinamiche di flessibilità.
Infine si critica il riferimento quasi ossessivo nell’intero testo della
necessaria partecipazione di una non ben definita componente “comunità
scolastica.”
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Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
(Organi delle istituzioni scolastiche).
La
disposizione ridefinisce gli organi collegiali, si istituisce il Consiglio
dell'autonomia scolastica e scompare il Consiglio di istituto o di circolo.
Gli organi delle istituzioni scolastiche sono
organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al
presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche: a) il consiglio dell'autonomia
b) il dirigente, con funzioni di gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti
d) il nucleo di autovalutazione
Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.
Art. 3.
(Consiglio dell'autonomia).
Il consiglio
dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In
particolare: (Consiglio dell'autonomia).
a) adotta lo statuto; b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999; d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10;i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
NOTA –
criticità:
Appare inopportuno e
arbitrario che i componenti del nucleo di valutazione siano proposti dal
dirigente scolastico e poi designati, perché non sorteggiati?
Il Consiglio dell’autonomia scolastica così
strutturato eredita anche le funzioni che ad oggi sono esercitate dal
Collegio docenti, unico organo collegiale della scuola, formato
esclusivamente dai docenti e presieduto dal Dirigente scolastico, all’interno
del quale vengono prese decisioni in materia di didattica che riguardano
tutto l’istituto. Questo organo, che ha le funzioni cruciali per la gestione
(perché approva il bilancio) della scuola e la formazione degli studenti
(perché esercita la sua influenza anche sul POF) è presieduto da un genitore
e formato da una rappresentanza paritetica di docenti e genitori! Questo
significa esautorare definitivamente gli insegnanti dalle loro specifiche
funzioni educative (peraltro sancite dalla costituzione all’art. 33 – libertà
di insegnamento -) e lasciare che degli individui qualsiasi, la cui
competenza in materia educativa e didattica non è assolutamente comprovata,
prendano decisioni determinanti per la formazione delle future generazioni.
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Art. 4.
(Composizione del Consiglio dell'autonomia).
Il Consiglio dell'autonomia è composto da un
numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata
dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri: (Composizione del Consiglio dell'autonomia).
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma
e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.
I membri esterni sono scelti dal consiglio, il consiglio è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. . Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.
Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.
NOTA – criticità:
Non
è chiaro quali potranno essere i membri esterni che faranno parte del
consiglio e poi, lasciare a un genitore la responsabilità di stabilire
l’ordine del giorno risulta una scelta irresponsabile, esautorando così la componente docente e la dimensione
collegiale.
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Art. 5
(Dirigente scolastico)
1. Il dirigente
scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria
responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde
dei risultati del servizio agli organismi
istituzionalmente e statutariamente competenti.
NOTA –
criticità:
Oggi le funzioni del
dirigente vengono condivise con gli altri organi collegiali e non concentrate
nelle sue mani, dunque la disposizione compromette la dimensione collegiale
delle scuole e ci si avvicina a grandi passi verso la chiamata diretta del
dirigente scolastico.
Pertanto il carico di oneri eccessivo al dirigente contribuisce
all’impoverimento della partecipazione democratica degli altri organi in
particolare del collegio docenti all’attività della scuola ed inoltre rischia
di esasperare in modo illogico la conflittualità tra queste componenti che invece
dovrebbero cooperare
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Art. 6.
(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).
(Consiglio dei docenti e sue articolazioni).
Lo Statuto
disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni
In particolare,
la programmazione dell’attività didattica compete al consiglio dei docenti,
presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio
dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti e, ai fini
dell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, mantiene un collegamento
costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei
genitori e della comunità locale.
Lo statuto
disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione
degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi
educativi di ogni singola classe.
NOTA –
criticità:
E’ previsto che “il consiglio dei docenti deve
mantenere un collegamento costante con gli organi che esprimono le
posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale”., ma cosa si
intende per “collegamento costante” e che peso ha la posizione del Consiglio
dell’autonomia scolastica – presieduto da un genitore e che include membri
esterni ?
Inoltre, la necessaria partecipazione degli alunni e
dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di
ogni singola classe potrebbe portare ingerenza eccessiva di genitori e
alunni nella programmazione del consiglio di classe, dove è evidente il
“conflitto di interessi”.
Queste disposizioni rappresentano una violazione
della libertà di insegnamento.
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Art. 7.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
1. Le
istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica
riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della
scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei
diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
Art. 8.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).
Ciascuna
istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), un
nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità
complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno
dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la
cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un
massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un
soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di
criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.. Ogni anno
sara' redatto un Rapporto che dovra' essere reso pubblico.
NOTA – criticità:
Così come strutturato il nucleo di valutazione appare inappropriato e inefficace, e poi
sarebbe stato opportuna che fossero previsti criteri di competenza
certificati per il soggetto esterno e non che questo debba essere individuato
dal consiglio dell’autonomia.
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Art. 9.
(Conferenza di rendicontazione).
Sulle materie devolute alla sua competenza e,
in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto,
il consiglio dell'autonomia, promuove annualmente una conferenza di
rendicontazione.(Conferenza di rendicontazione).
NOTA – criticità:
Non è chiaro il senso di quest’articolo, cosa c’entra la con la funzione
della scuola?
Si rischia di perdere di vista la
reale funzione della scuola. Inoltre, il termine rendicontazione mal si
concilia con l’autonomia.
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Art. 10.
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).
(Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).
Le istituzioni
scolastiche autonome possono promuovere o partecipare alla costituzione di
reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per
esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche
possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno
economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici
indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard
di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione
scolastica.
Tali partners possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
Tali partners possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.
NOTA – criticità:
Si prevedono i c.d partners esterni, con gravi
rischi di condizionamento su tutta l’attività scolastica. I finanziamenti al
sistema di istruzione pubblica, mai veramente adeguati alle sue reali
esigenze, sono ulteriormente diminuiti con l’acuirsi della crisi economica e
l’impennata del debito pubblico: nel 2010 essi sono crollati alla soglia del
4,2% del PIL (dato, sic stantibus
rebus, destinato ad un ennesimo decremento) a fronte di una media europea
intorno al 6%, mentre fino agli ‘90 la percentuale italiana di investimento
in istruzione rispetto al PIL era pari a 5,5.
In tale situazione il coinvolgimento di capitali
privati viene visto come l’unica soluzione possibile. La scuola, nel
garantire il diritto all’istruzione, ha due doveri, uno orizzontale e uno
verticale: educare tutti (l’obbligo di istruzione dovrebbe per questo essere
esteso fino al diciottesimo anno di età) e promuovere i meritevoli. Essa ha
quindi un ruolo determinante nella possibilità di rendere effettivo il
dettato costituzionale dell’art. 3 e cioè la rimozione “degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. In ultima
analisi, è dal funzionamento del sistema di istruzione di un Paese che si
misura il grado di democrazia raggiunto.
Ciò premesso, risulta non solo rischioso, ma anche
sproporzionato in termini di forze schierate in campo, che lo Stato affidi un
compito così cruciale e di drastica ricaduta collettiva, all’iniziativa di un
suo singolo cittadino, o ad associazioni di cittadini: infatti quali garanzie
si devono ad essi richiedere per avere la certezza di ricadute positive in
termini di innalzamento della qualità dell’offerta formativa delle scuole?
L’iniziativa del singolo sia esso spinto, con le
migliori intenzioni, da un anelito imprenditoriale al miglioramento
dell’efficacia di un servizio, sia esso costituitosi in associazione con
altri (ad esempio in associazioni di genitori, uniti dalla premura per la
formazione dei propri figli), non può sostituire o affiancare una gestione
delle istituzioni scolastiche effettuata con responsabilità esclusiva da
parte degli stessi insegnanti, ovvero i soggetti che, debitamente formati e
selezionati per individuare i bisogni e le esigenze delle giovani
generazioni, hanno la professionalità e le competenze necessarie ed
imprescindibili per operare scelte in campo educativo, didattico e formativo,
in sintesi, per formare l’uomo e il cittadino.
Sembra superfluo a questo punto precisare che, con
la partecipazione di capitali privati nel finanziamento della scuola
pubblica, lo Stato non sarà più in grado di garantire l’uniformità
dell’offerta formativa su tutto il territorio nazionale e quindi di assicurare, a tutti
indistintamente, la qualità, l’imparzialità e il diritto all’istruzione, anzi
in tal modo si corre il rischio di legittimare inaccettabili sperequazioni
sul territorio nazionale e di perdere di vista gli obiettivi prioritari che
l’istituzione scolastica, nel corso della sua linea evolutiva, ha sempre
perseguito, anche svincolando i ragazzi dai condizionamenti del gruppo di
loro originaria appartenenza.
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Art. 11.
(Consiglio delle autonomie scolastiche).
Con proprio regolamento il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale
delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente
dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni
scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di
funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e
vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del
Presidente dell'INVALSI. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.
Le regioni, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.
Le Regioni istituiscono
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
5. La conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di
queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.
6. Le Regioni istituiscono Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.
7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche definiscono gli ambiti territoriali e stabiliscono la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.
8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresí, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.
NOTA – criticità:
Questa norma al comma 4 lett e),
nasconde la regionalizzazione del reclutamento perchè alla competenza
regionale è affidata l’elaborazione di criteri per la definizione degli
organici che attualmente sono di carattere nazionale e dunque
illegittimamente dà per scontata la competenza delle regioni in materia di
reclutamento.
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Art. 12.
(Abrogazioni).
(Abrogazioni).
Sono abrogate le disposizioni che
riguardano gli organi preesistenti e sostituiti dalla presente proposta di
legge.
Art. 13.
(Norma transitoria).
1. Fino alla
completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico
regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi
5 e 6 (controllo formale sullo statuto e provvede allo scioglimento del
consiglio dell’autonomia)(Norma transitoria).
Art. 14.
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. Le
amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.(Clausola di neutralità finanziaria).
In conclusione cara Francesca Puglisi, ti consiglio di licenziare l’addetto
stampa, perché probabilmente è lo stesso del Tunnel dei neutrini, ha travisato
quello che avevi detto ed è stata pubblicata la versione errata sull’Unità, se
invece ciò che è scritto sul quotidiano corrisponde a verità, beh allora non ci
siamo!
Noi nell’inciucio PDL-UDC-PD non ci stiamo. Voteremo contro ogni disegno
di legge che maschera il pericolo sopra citato: chiamata diretta, cancellazione
della libertà di insegnamento e trasformazione delle scuole in fondazioni di
diritto pubblico, lasciando alle regioni la libertà di definire un testo unico
sull’istruzione, inventando presidi padroni, stipendi al ribasso e assumendo solo gli amici.
Più che pericoloso oserei dire quasi eversivo e anti costituzionale!
Francesca spero sia stato semplicemente un equivoco, sai se lo augurano milioni
di persone… mica bruscolini…
Paolo Latella
Responsabile Dipartimento Istruzione Italia dei Valori Lombardia
Segretario Unicobas Scuola Lombardia
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