L'on. Anita di Giuseppe presenta l'interpellanza parlamentare urgente a favore degli ATA e ITP ex Enti Locali
Interpellanza urgente
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per sapere- premesso che:
per effetto della legge n. 124 del 3 maggio 1999, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1o gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello stato;
l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;
il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario;
nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche
con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l'articolo 1, comma 218 secondo quella che è stata definita un'«interpretazione autentica» il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l'operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori;
recentemente
tre mesi dopo - il 6 settembre 2011 - è giunta un‟altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri)favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Stavolta è
pertanto,
la neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l‟aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione;
gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare: (a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale; (b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell'importo pensionistico; (c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori;
ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi ad effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno un'inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l'inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);
i fondi necessari al riconoscimento dell'anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali;
solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell'istruzione richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento Funzione Pubblica/CGIL, CISL, UIL dell'11 maggio 2006);
un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo stato, con l'inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli Uffici provinciali del Ministero dell'istruzione stesso -:
quali siano gli intendimenti del Governo in riferimento alla problematica in premessa e dunque
se non si ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/05, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex EE.LL. se non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione.
On. Anita Di Giuseppe
Italia dei Valori
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