Scuola, personale Ata: la condizione retributiva non può peggiorare per effetto del solo trasferimento

Scuola, personale Ata: la condizione retributiva non può peggiorare per effetto del solo trasferimento

Il solo trasferimento del lavoratore dagli enti locali allo Stato non può determinare un peggioramento delle condizioni retributive. La Corte di giustizia europea afferma il diritto dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola, ai diritti assicurati dalla direttiva 77/187 sul trasferimento d'azienda.

Il precedente verdetto della Cedu
La sentenza dei giudici di Lussemburgo arriva a tre mesi dal verdetto con cui la Corte dei diritti dell'Uomo aveva censurato l'Italia per il mancato riconoscimento ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. Un passaggio che la Grande sezione della Corte di giustizia con la sentenza 108/10 (
si legga il testo sul sito di Guida al diritto) depositata oggi, equipara a un trasferimento d'azienda con le conseguenze del caso.
La tutela nel caso in esame è infatti assicurata dalla direttiva 77/187 varata allo scopo di impedire che i dipendenti coinvolti in un "passaggio" «siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento».

Il ruolo del giudice nazionale
La Corte di Giustizia invita il giudice interno a verificare se questo é avvenuto quando la Finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il contratto collettivo nazionale della scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all'anzianità lavorativa maturata presso il "cedente". L'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forze al ministero avrebbe permesso – afferma la Corte – di equiparare l'anzianità maturata.
Per la legittimità dell'intervento dell'Esecutivo si era espressa invece la Corte costituzionale con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009.

Valutazione affidata al giudice interno
La Corte di giustizia passa ora la palla al giudice interno che avrà il compito di valutare, in concreto, se la ricorrente abbia sofferto all'atto del trasferimento il peggioramento vietato dalla norma. In particolare il giudice nazionale dovrà esprimersi sull'argomento addotto a sua difesa dal Governo italiano in base al quale il calcolo del ministero sarebbe in linea con il contratto collettivo nazionale della scuola e tale dunque da scongiurare il "passo indietro" censurato dal diritto comunitario.

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