Proponiamo una guida esaustiva sull’aspettativa per anno sabbatico. Quali riferimenti di legge e normativi, chi può chiederlo, cosa deve fare il dipendente, cosa ild irigente, effetti giuridici e molto altro. RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”. È il caso dell’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico”. Tale aspettativa definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della legge 448/1998 (finanziaria ‘99) che recita: “I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”. DESTINA...
ma per seguir virtute e canoscenza.
RispondiEliminaDante l’aveva capito subito. Non è giusto vivere di quel che si conosce, non si può dire d’aver vissuto se la vita non è stata punteggiata di insegnamenti, di “canoscenza”, appunto.
Dante Alighieri fa uscire queste parole dalla bocca di Ulisse, che durante il “folle volo” tra le Colonne d’Ercole, invita i suoi rematori a continuare lo sforzo fisico, perchè non c’è nulla di più bello che inseguire un sogno e farlo proprio. Tutta questa è chiaramente conoscenza, che si aggiunge a quella che già abbiamo.