Gli articoli 33 e 34 della Costituzione Concretamente, l’opera di promozione culturale si svolge garantendo: — la libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.); — la presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.); — il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.); — l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art. 34, comma 2 Cost.); — il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, comma 3 Cost.); — l’ammissione, per esami, ai vari gradi dell’istruzione scolastica e dell’abilitazione professionale (art. 33, comma 5 Cost.); — la libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, comma 3 Cost.); — la parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconosci