Condanne penali e concorsi pubblici - la riabilitazione penale

Condanne penali e concorsi pubblici 
(Scuola ed altri ministeri)



Precedenti o carichi pendenti possono impedire la partecipazione ad un concorso. Ma con la riabilitazione non è obbligatorio dichiarare la condanna.

Avere la fedina penale sporca può complicare l’accesso ad un concorso pubblico. Anzi, a volte può comprometterlo. Chi ha avuto dei problemi con la giustizia perché ha rimediato una condanna penale o ha qualche carico pendente (è imputato in un processo oppure è sottoposto a indagini preliminari) deve solo sperare che il bando del concorso a cui aspira gli consenta di partecipare.

E’ proprio tra le righe di quel bando che si legge chi viene ammesso ad un concorso pubblico e chi ne resta escluso. Normalmente viene vietata la partecipazione a chi è stato condannato per reati non colposi, a meno che il reato sia stato estinto in virtù della riabilitazione.

Chi, invece, è ancora in attesa di una sentenza ed è imputato in un processo oppure soggetto a indagini preliminari, ha meno probabilità di partecipare ad un concorso pubblico. Nella maggior parte dei casi (per non dire in tutti) la partecipazione viene negata finché i giudici non si sono pronunciati e, quindi, finché la posizione dell’aspirante al concorso pubblico non resta definita. In questo caso, e visto che i processi non si risolvono i due giorni, forse è meglio tentare nel settore privato.
Quando non è possibile partecipare ad un concorso pubblico

Ci sono alcuni concorsi pubblici il cui bando è particolarmente severo con chi ha dei precedenti penali o dei carichi pendenti. Sono quelli per entrare a far parte delle Forze Armate o della Magistratura. In linea di massima, nemmeno la riabilitazione dà la possibilità di accedere a questi concorsi se si ha avuto in passato una condanna penale, vista la delicatezza del mestiere che si va a fare e la sua incidenza nella vita pubblica e sociale del Paese. Stesso discorso vale per chi, in sede giudiziaria, è stato interdetto dai pubblici uffici: non potrà partecipare ad alcun concorso pubblico finché la pena non verrà completamente espiata. Sempre che la condanna non sia a vita. Allora si sarà costretti a guardare da un’altra parte per trovare un lavoro.

Che cos’è la riabilitazione penale

Come detto, tranne in casi molto singolari, la riabilitazione penaleconsente a chi ha dei precedenti o dei carichi pendenti di poter partecipare ad un concorso pubblico. Questo perché “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti” [1]. Di conseguenza, la riabilitazione penale cancella a chi ha mostrato segni di ravvedimento le pene accessorie (come l’interdizione dai pubblici uffici o, appunto, l’impossibilità di partecipare ad un concorso pubblico) per favorire il reinserimento sociale del condannato.

E’ possibile chiedere la riabilitazione penale quando, dal giorno in cui la pena principale è stata estinta (uscita dal carcere, pagamento della multa o dell’ammenda), sono passati almeno 3 anni, oppure 8 anni nel caso di recidiva aggravata o reiterata oppure ancora 10 anni per i delinquenti abituali, professionali o di tendenza. Se il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena, questi termini decorrono dal momento della sospensione stessa.

Non tutti i condannati possono chiedere la riabilitazione per ripartire da zero, magari partecipando ad un concorso pubblico. E’ necessario che il soggetto in questione abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, che abbia iniziato e mantenga uno stile di vita consono alla normale convivenza civile e sociale, che abbia rispettato le obbligazioni civili derivanti dal reato (un risarcimento alle parti offese, il pagamento delle spese processuali, ecc.). Infine, il condannato non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza oppure queste ultime devono essere state revocate.

L’istanza di riabilitazione per poter partecipare ad un concorso pubblico va presentata al Tribunale di Sorveglianza, il quale può dare parere favorevole oppure parere contrario.

In caso di parere favorevole, la riabilitazione viene annotata nella sentenza di condanna e ne viene data comunicazione al Comune di residenza a effetti di diritto al voto.

Se, invece, il Tribunale esprime parere negativo, l’ordinanza può essere impugnata con ricorso in Corte di Cassazione.

Se si ottiene la riabilitazione, conviene, però, rigare dritto: il Tribunale può revocarla se la persona riabilitata commette entro sette anni dal provvedimento un delitto colposo che preveda la reclusione per più di due anni o una pena più grave.

Da considerare, infine, che chi ottiene la riabilitazione non è obbligato ad indicare la condanna nelle domande e nelle istanze di iscrizione ai concorsi pubblici.


fonte: https://www.laleggepertutti.it/130721_condanne-penali-e-concorsi-pubblici

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