LA MADIA CI RIPENSA E MODIFICA LA PROCEDURA DISCIPLINARE. Sospensioni dei docenti, dietrofront Il dirigente non può fare da solo


Il governo frena sull’attribuzione ai dirigenti scolastici del potere di sospendere i docenti. E scarica la patata bollente sul ministero dell’istruzione.

È quanto si evince dal nuovo testo dellariforma Madia della pubblica amministrazione, approvato dal governo il 23 febbraio. All’esito della trattazione l’esecutivo ha modificato la prima bozza di testo, che attribuiva espressamente il potere disciplinare sospensivo ai dirigenti scolastici.

Ed ha approvato una nuova disposizione che fa riferimento semplicemente al responsabile della struttura. Che in ogni caso può procedere solo se in possesso della qualifica dirigenziale. Ce n’è abbastanza, dunque, per spostare la decisione all’atto dell’emanazione della circolare esplicativa, che il ministero dell’istruzione dovrebbe diffondere dopo l’entrata in vigore delle nuove norme.

La precedente formulazione sgombrava il campo dagli equivoci, individuando
espressamente nel dirigente scolastico l’autorità disciplinare competente in
materia di sanzioni fino alla sospensione dal servizio fi no a 10 giorni.
L’esecutivo, invece, ha preferito ammorbidire il testo demandando all’amministrazione l’onere di interpretarlo. Resta da vedere se il ministero
dell’istruzione deciderà di emanare una circolare, come avvenne nel 2010 con
la circolare 88 oppure no.

L’esperienza del passato potrebbe indurre l’amministrazione centrale ad adottare una linea più prudente, escludendo l’interpretazione secondo la quale i dirigenti potrebbero sospendere i docenti. Tesi, questa, già adottata con la circolare 88/2010 e sanzionata sistematicamente dalla giurisprudenza. Oppure potrebbe decidere di scaricare il problema direttamente sui dirigenti scolastici omettendo di emanare alcuna circolare.

A quel punto la questione potrebbe essere risolta in modo difforme a seconda
dell’orientamento dei singoli dirigenti scolastici. Sempre che i singoli uffici territoriali non decidano di suggerire linee interpretative ancora diverse, magari tramite apposite conferenza di servizi. Resta il fatto, però, che l’assunzione in unica figura della funzione inquirente, requirente e giudicante in materia disciplinare non sembrerebbe in linea con il dettato costituzionale.

Che in materia di diritto punitivo afferma il principio secondo il quale il cittadino abbia diritto ad essere giudicato da un giudice terzo ed imparziale. A ciò va aggiunto il fatto che tale scelta andrebbe a costituire un vero e proprio unicum nel pubblico impiego.

Laddove il legislatore, nelle altre amministrazioni, ha tolto al dirigente della struttura il potere sospensivo in materia disciplinare, limitandone la competenza
al solo rimprovero verbale. E in più va fatto rilevare che il testo approvato dal
consiglio dei ministeri il 23 febbraio ha anche cancellato la perentorietà dei termini del procedimento disciplinare. Pertanto, qualora il dirigente scolastico dovesse assumere la piena titolarità del potere disciplinare sospensivo, in casi limite, ciò potrebbe tradursi in una vera e propria arma di ricatto in mano a quest’ultimo nei confronti dei docenti.

A fronte della non perentorietà dei termini, potrebbe risultare legittimo aprire
un procedimento disciplinare nei confronti di un docente sgradito ed omettere
di pronunciarsi, minacciando di farlo qualora il docente non dovesse piegarsi alla volontà del dirigente. Si tratta evidentemente di casi al limite della responsabilità penale. Ma non impossibili a verificarsi qualora dovesse essere introdotta nell’ordinamento una disciplina legale che ciò non preluda. Oltretutto il testo licenziato il 23 febbraio prevede espressamente che il mancato rispetto dei termini non comporta la decadenza dell’azione disciplinare e nemmeno l’invalidità della sanzione irrogata.

Di qui la necessità della individuazione di un soggetto terzo al quale affidare la titolarità dell’azione disciplinare per le infrazioni non punibili con il mero
rimprovero verbale. Che peraltro, per i docenti non è previsto. Gli insegnanti, infatti, allo stato attuale sono soggetti ad una disciplina sostanziale più afflittiva rispetto agli altri dipendenti pubblici. Disciplina che non prevede sanzioni non scritte e, in materia di sospensione, non contempla la sospensione fino a 10 giorni, ma solo quella fino ad un mese unita ad ulteriori sanzioni accessorie, che mancano nel resto del pubblico impiego.

Nel caso dei docenti, dunque, le nuove norme potrebbero scontrarsi, da un lato, con la impossibilità di procedere per assenza di sanzioni tipiche applicabili in
collegamento con le nuove competenze dei dirigenti. E su questo la giurisprudenza è costante nel ritenere che la sanzione non prevista è nulla per definizione. Mentre, sul piano generale le nuove norme potrebbero risultare in contrasto con garanzia costituzionali quali la terzietà del giudice, la tempestività dell’azione e la libertà di insegnamento.

Fonte: Italia Oggi - Azienda Scuola - articolo di Marco Nobilio

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