Il docente può rifiutare l’esonero proposto dal dirigente scolastico Anche dopo la modifica sull’organico dell’autonomia

La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 1, comma 83, della legge 107/2015, dispone che «il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La norma non prevede la possibilità di esonerare dall’insegnamento qualsivoglia docente. A ciò va aggiunto il fatto che la legge di Stabilità del 20015 ha abrogato l’articolo 459 del decreto legislativo 297/94: la norma che prevedeva la possibilità di attribuire l’esonero dall’insegnamento ai collaboratori vicari. Nondimeno, è prassi che al collaboratore vicario venga attribuito un esonero di fatto, ricorrendo alla sostituzione permanente del medesimo utilizzando un docente della stessa classe di concorso, eventualmente assegnato in organico in virtù della presenza di una cattedra di potenziamento. Tale prassi, pure considerata legittima dall’amministrazione scolastica, sembrerebbe sprovvista di adeguata copertura legale:

dal lato attivo, atteso che determina la distrazione di un docente da destinare al potenziamento dell’offerta formativa in senso stretto a beneficio degli alunni;

dal lato passivo, perché determina l’assegnazione di mansioni diverse al docente
interessato che, ai sensi dell’articolo 2013 del codice civile, deve necessariamente essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.

Giova ricordare, peraltro, che gli incarichi di collaboratore del dirigente sono solo eventuali, atteso che essi rientrano nella disponibilità del dirigente scolastico che, se lo ritiene, può anche evitare di conferirli. In ogni caso, lo svolgimento degli incarichi è subordinato alla previa accettazione da parte del docente interessato che può, legittimamente, astenersi dall’accettare la proposta di incarico del dirigente. Tra gli obblighi di lavoro dei docenti, infatti, non rientra lo svolgimento di mansioni dirigenziali delegate (si vedano gli articoli 28 e 29 del contratto di lavoro).

Fonte: Italia Oggi - Azienda Scuola - Antimo Di Geronimo

Commenti

  1. Il fatto che per il dirigente scolastico possa destinare il 10% dei docenti dell'organico dell'autonomia senza ulteriori oneri per la finanza pubblica ad attività di supporto organizzativo e didattico, vuol dire che i collaboratori non devono essere pagati in più con il fondo di Istituto

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