Scrutini scuola secondaria: partecipazione insegnanti Approfondimento, Citt. e Cost., Sostegno, ITP, Conversatore, Religione Cattolica e materia alternativa alla RC

Paolo Pizzo da Orizzonte Scuola: Scrutini scuola secondaria: partecipazione insegnanti Approfondimento, Citt. e Cost., Sostegno, ITP, Conversatore, Religione Cattolica e materia alternativa alla RC.

Tempo di scrutini: come vanno organizzati, quali docenti partecipano, quali gli obblighi. Chi deve essere retribuito.


Il docente di Approfondimento in materie letterarie

Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d'esame (se tale l'insegnamento è stato volto in una terza classe).

Dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010 :

“ Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie ”.

Il docente di Cittadinanza e Costituzione

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.

Ciò è chiaramente indicato dall' art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell' art.2 del D.M. n. 37/09 .

Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma.

Il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”.

L' art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa:

“ I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe ”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

“ I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto ”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;

Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Nota bene : Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

ITP (insegnanti tecnico pratici)
Ai sensi dell' art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

Il docente Conversatore in lingua straniera

Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.

L'insegnante di Religione Cattolica

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;

Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica;

Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

Il docente di alternativa alla Religione Cattolica
Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

Questa la nota del Ministero del 9 febbraio 2012 . ( http://www.dirittoscolastico.it/nota-ministerial-n-695-del-9-febbraio-2012/ )che ha finalmente chiarito tale questione in base ad una sentenza del TAR del Lazio ( sentenza n. 33433 del 15.11.2011 ) passata in giudicato che ha disposto il parziale annullamento del DPR 122/2009, nella parte in cui prevede che “ i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profilo raggiunto da ciascun alunno ”.


Articolo di Paolo Pizzo - Orizzonte Scuola 
Link originale: http://www.orizzontescuola.it/news/scrutini-scuola-secondaria-partecipazione-insegnanti-approfondimento-citt-e-cost-sostegno-itp-c

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