Chi può partecipare al ricorso per la stabilizzazione del posto da insegnante o personale Ata - Sentenza della Corte Europea.

La sentenza della Corte di Giustizia europea non permette a tutti di essere assunti automaticamente a tempo indeterminato e/o di ottenere un risarcimento economico. La sentenza assume importanza decisiva in quanto condanna l’Italia per aver abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori.
Per ottenere la stabilizzazione e/o il risarcimento economico è necessario adire il giudice del lavoro con una causa individuale.


Può presentare ricorso anche chi non l'ha fatto prima del 26 novembre 2014.

La sentenza Ue sulla stabilizzazione riguarda sia i docenti che hanno avuto contratti su posto vacante fino al 30 giugno e al 31 agosto.

In realtà la distinzione tra contratti con durata al 30 giugno e contratti fino al 31 agosto, così come la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, è frutto di una mera finzione. Invero, l’ ‘organico di fatto’, con relativa stipulazione dei contratti fino al 30 giugno, è un contingente ‘parallelo’ di docenti che soddisfa il fabbisogno concreto. Ciò che conta, al fine di far accertare dai Giudici l’illegittimità dei contratti a termine, è la dimostrazione che il contratto non è stato stipulato in sostituzione di altro docente, cioè che non è stato giustificato dall’esigenza di supplire alla temporanea assenza di un titolare”.

Per sapere se i contratti al 30 giugno o 31 agosto sono stati stipulati su posto vacante e disponibile bisognerà accertare la natura dei posti tramite un modello che verrà fornito durante l’adesione al ricorso.

Possono presentare ricorso sia i docenti che il personale Ata.

Possono aderire gli insegnanti e il personale Ata che raggiungono i 3 contratti su posto vacante e disponibile con uno o più contratti stipulati prima del conseguimento dell’abilitazione.

Possono aderire gli insegnanti e il personale Ata che hanno uno o più contratti su spezzone orario su posto vacante e disponibile.

I 3 contratti di servizio su posto vacante e disponibile non devono essere necessariamente consecutivi. Possono essere totalizzati sia con contratti consecutivi che con contratti non consecutivi.

Possono aderire chi è in terza fascia delle graduatorie d’Istituto e, quindi, privo di abilitazione.

Può aderire chi non ha 36 mesi di servizio ma 3 contratti al 30 giugno su posto vacante e disponibile. Di cui l’ultimo anche in corso di svolgimento, anche se il totale dei mesi di effettivo servizio non sia pari a 36 mesi.

Al fine del raggiungimento dei 3 contratti stipulati su posto vacante e disponibile, è considerato valutabile anche l’anno in corso (a.s.2014/2015) sempre che il contratto sia stato stipulato al 30.06 o 31.08 su posto vacante e disponibile.

Non possono aderire chi ha totalizzato 36 mesi sommando varie supplenze brevi. Ricordiamo che le supplenze brevi sono assegnate in sostituzione del titolare assente, quindi, non vengono svolte su posti vacanti e disponibili.

Può aderire chi è abilitato ma non è inserito in GaE

Chi aderisce al ricorso per la stabilizzazione contestualmente aderirà anche a quello riguardante i cosiddetti “scatti stipendiali”.

Chi ha svolto questo tipo di servizio nelle scuole private non possono richiedere la stabilizzazione nelle scuole statali.


se sei interessato al ricorso del Sindacato Unicobas Scuola Lombardia compila il modulo

clicca sul link per andare al modulo.

http://www.123contactform.com/form-271684/Class-Action-Unicobas-Scuola






Commenti

Post popolari in questo blog

Gli articoli 33 e 34 della Costituzione

Insegnanti su più scuole. Come decidere la ripartizione degli impegni?

Ha senso chiamarla ancora Italia?