Supplenze. Il calcolo del punteggio e la valutazione del servizio nelle scuole statali e nelle paritarie

Ricordiamo che il punteggio per le supplenze va calcolato per anno scolastico. Nelle scuole statali e paritarie è possibile raggiungere il max punteggio (12 punti) con 6 mesi di servizio (5 mesi e 16 giorni). I criteri generali per la valutazione del servizio.

Il calcolo rapido

Nelle scuole statali o paritarie:
da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Nelle scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzateil punteggio, a parità di servizio, il punteggio è dimezzato.

N.B. Il punteggio va calcolato per anno scolastico, non è possibile sommare i giorni di supplenza di un anno scolastico a quelli di un altro.

Indichiamo una serie di Regole Generali, fermo restando che le tabelle di valutazione dei titoli (soprattutto per la II fascia delle Graduatorie di istituto) potranno essere riviste a ridosso dell'aggiornamento 2014/2017 (Graduatorie ad esaurimento e di istituto 2014 2017: Miur vorrebbe anticipare aggiornamento)

III fascia delle Graduatorie ad esaurimento

Dall'a.s. 2003/2004 non è possibile far valutare servizio svolto contemporaneamente in più classi di concorso. Nel caso bisogna scegliere quale graduatoria privilegiare

E' possibile far valutare solo il servizio svolto in un'unica provincia

Questa disposizione è stata chiarita dal Ministero con la nota 1027 del 28 gennaio 2009 : "qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che
impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l'interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati."

Ciascun periodo di servizio deve essere utilizzato per una sola graduatoria. Non vale pertanto la disposizione utilizzata per le graduatorie di istituto di III fascia delle graduatorie di istituto, in cui si valutata il servizio specifico e poi lo stesso vale al 50% nelle altre graduatorie. Nelle graduatorie ad esaurimento il servizio si valuta una sola volta, o come specifico, o come non specifico.

- Tra servizio specifico e non specifico è possibile far valutare un massimo di 6 mesi per anno scolastico .

Facciamo degli esempi

1) docente che per gli a.s. 20909/10 e/o 2010/11 ha avuto un incarico di supplenza per 166 giorni o più.

In questo caso, se desidera avere il massimo punteggio nella graduatoria in cui ha svolto servizio, utilizzerà i 6 mesi a disposizione unicamente come servizio specifico

es. a.s. 2012/13 A047 = 6 mesi = 12 punti

a.s. 2013/14 A047 = 6 mesi = 12 punti

Non è possibile far valutare lo stesso servizio per altre graduatorie in cui si è inseriti nella III fascia delle GaE (come accade invece per la III fascia delle Graduatorie di istituto, che fanno riferimento ad una diversa normativa). Tale valutazione riguarda i servizi svolti a partire dall'a.s. 2003/04.

2) Docente che in un a.s. ha svolto servizio non contemporaneo in 2 graduatorie, non raggiungendo in nessuna delle due i 6 mesi di servizio

In questo caso i 6 mesi di servizio possono essere raggiunti sommando servizio specifico e non specifico (quest'ultimo valutato al 50%).

es. docente che insegna per A043 e A050 e vuol far caricare il punteggio su A043.
Il docente dichiara i mesi di servizio per A043 (da 1 a 5) come servizio specifico, e vi aggiunge il restante servizio non specifico (in questo caso il massimo del punteggio raggiungibile è di 11 punti).

3) Docente che ha raggiunto i 166 giorni di servizio in una graduatoria diversa da quella per cui richiede la valutazione, o per cui non è iscritto in graduatoria ad esaurimento (cioè per cui non è abilitato)

In questo caso il servizio può essere dichiarato unicamente come non specifico, e sarà valutato 6 punti.

- Il limite di 6 mesi (tra servizio specifico e non specifico) si riferisce solo a graduatorie di III fascia GaE, non si applica servizi svolti da I o II fascia GaE.

Quindi qualora il docente, inserito in graduatoria di 1^ e/o 2^ fascia sia anche inserito in graduatoria di 3^ fascia può chiedere in quest'ultima fascia anche la valutazione dei predetti servizi al 50%, per un massimo complessivo di 6 mesi.

- è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria

- non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (tale disposizione non vale per chi, alla data di entrata in vigore della tabella di valutazione dei titoli era già iscritto in graduatoria ad esaurimento in virtù di un'altra abilitazione).

- il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia

- il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale

- il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività

- il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole

III fascia delle Graduatorie di istituto

Il servizio va valutato per un massimo di 6 mesi per ciascun anno scolastico e tale periodo o frazioni di tale periodo possono essere imputate dall’aspirante sia alla graduatoria corrispondente all’insegnamento prestato (con valutazione piena, 2 punti al mese) sia a tutte le altre graduatorie di III fascia in cui l’aspirante risulti incluso (con valutazione al 50%, 1 punto al mese)

Per i contratti atipici leggere attentamente la nota 19 della tabella di valutazione dei titoli: "I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento (insegnamento di natura non curricolare)
a) nelle scuole statali, paritari, non paritarie
b)i corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico;
c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli
aventi valore legale;
d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
e) le Accademie;
f) i Conservatori;
g) i corsi presso amministrazioni statali;
h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

fonte: http://www.orizzontescuola.it/speciali/supplenze-calcolo-rapido-del-punteggio-e-valutazione-del-servizio

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