Ancora un caso di mala scuola. Vietato ad un docente di laboratorio l'uso del registro on line. Come difendersi

Ho ricevuto dal Veneto una richiesta di aiuto da parte di una collega che insegna laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche. Sta combattendo contro l’ottusità di due dirigenti e di alcuni colleghi che non vogliono farle firmare il registro elettronico perchè secondo la loro interpretazione “caprese” la professoressa non avrebbe diritto al voto.
Chiarisco:
1) l'insegnante tecnico pratico è un docente e non è personale ata. E' vincitore di concorso ordinario e abilitante.
2) Il docente di laboratorio è membro del consiglio di classe e del collegio dei docenti, e vota autonomamente senza demandare ai colleghi teorici (la famosa alzata di mano per il voto palese). Può far parte dello staff di presidenza.
3) La valutazione di laboratorio viene assegnata dopo aver verificato le competenze pratiche sull’argomento spiegato dal collega teorico, è buona prassi insegnare e progettare in collaborazione. In alcuni corsi di studio il voto è uno solo (tra scritto, pratico e orale), altri i voti sono tre separati e in altri i voti sono due e la valutazione pratica concorre a migliorare la valutazione dello studente, alzando o abbassando la media dei voti.
4) I software autorizzati dal Miur (i fornitori devono essere iscritti nel registro del MIUR) consentono la gestione sia della firma della presenza del docente (teorico/pratico) , la gestione delle compresenze, le note, le annotazioni, gli argomenti.
5) Il docente di laboratorio in mancanza del registro cartaceo (che non dovrebbe essere più utilizzato) è obbligato a firmare il registro on line, inserire l'argomento spiegato nell'area argomenti e procedere alla notifica di una nota disciplinare nel caso l’alunno disturbasse in laboratorio.
6) Nel caso di un controllo formale della presenza in istituto da parte dell’autorità giudiziaria, farà fede la firma on line e il controllo dell’indirizzo IP (che deve essere della rete Wifi o cablata della scuola nella quale l’insegnante (Teorico e Pratico) sta facendo lezione. Per questo non soprassedete a questa mancanza del dirigente, perchè sarà dura dimostrare che quel dato giorno eravate a scuola.
7) La mancata assegnazione del profilo all’insegnante da parte del dirigente scolastico è da ritenersi un grave danno alla professionalità del docente.
8) L'Itp nel caso del punto 7 deve immediatamente procedere contro il dirigente e contro il consiglio di classe denunciando il tutto in tribunale al giudice del lavoro attivando la procedura di Mobbing.
9) L'insegnante della scuola statale (teorico e/o pratico) è un pubblico ufficiale perchè esercita una funzione pubblica.
10) I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.
Quindi l'insegnante di laboratorio ha il dovere di denunciare il dirigente nel caso questi attua procedure illegali e che potrebbero procurare danni al personale della scuola.
11) Nel caso di un danno ricevuto, presentare la denuncia tramite il proprio legale alla Procura della Repubblica. Non lasciarsi influenzare o intimidire dal vicario o dalla docente di turno mandata dal dirigente...
12) E’ un vostro diritto chiedere al sindacato al quale siete iscritti di essere tutelati e nel caso non lo foste, strappate la tessera e provvedete personalmente tramite legale privato al punto 7.

prof. Paolo Latella
Segretario Unicobas Scuola Lombardia

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