TFA speciale a giorni l'approvazione definitiva, ai docenti di terza fascia con almeno tre anni di servizio verranno abbonati 19 crediti su 60.

 
Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado (n. 535)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esame. Parere favorevole con osservazioni)



Riferisce alla Commissione il relatore
RUSCONI (PD), il quale osserva anzitutto che lo schema di regolamento in esame modifica il regolamento sulla formazione degli insegnanti approvato con decreto ministeriale n. 249 del 2010 sotto due importanti profili.

Il primo riguarda la programmazione degli accessi alla professione insegnante che, ferma restando la centralità delle competenze regionali, non avverrà più solo in base ai posti vacanti in organico, bensì tenendo conto anche dei posti di fatto disponibili ancorché non vacanti (ad esempio per distacco, comando o assenza del titolare), su cui attualmente vengono nominati docenti precari non abilitati, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto. Afferma dunque che in tal modo viene abolita una limitazione (finora vigente per le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario - SSIS) che ha consentito l'abilitazione di un numero di docenti inferiore alle effettive esigenze, con conseguente, massiccio ricorso a personale non abilitato. Fa notare pertanto come questa significativa modifica consentirà di ridurre la necessità di ricorrere a siffatto personale. Resta peraltro ferma la maggiorazione del 30 per cento già vigente per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il secondo profilo di impatto attiene alla istituzione di un percorso abilitante speciale per coloro i quali abbiano svolto supplenze con contratto a tempo determinato per almeno 3 anni nel periodo compreso fra l'anno scolastico 1999-2000 e l'anno scolastico 2011-2012, onde valorizzarne la professionalità acquisita. In particolare, prosegue il relatore, la norma si rivolge ai docenti non di ruolo, sprovvisti di abilitazione. Ritiene tuttavia che il limite del provvedimento risieda nella sfasatura temporale tra l'avvio dei TFA ordinari e quello dei TFA speciali, che avrebbero dovuto invece aver luogo contemporaneamente. Paventa infatti il rischio che si riammettano in un percorso privilegiato coloro i quali non hanno superato il percorso ordinario, in quanto non hanno superato la prova preselettiva. Puntualizza comunque che il requisito dei 3 anni è stato posto in quanto in linea con il parametro di riferimento fissato da due direttive comunitarie, al fine di equiparare l'esperienza lavorativa al titolo formativo. Sottolinea altresì che la specialità del percorso è data da due fattori: i particolari contenuti didattici previsti dalla Tabella 11-bis allegata allo schema di decreto, che escludono lo svolgimento del tirocinio (dando per assolti i 19 crediti ad esso relativi) e rimodulano i restanti 41 crediti al fine di consolidare le conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento, nonché di acquisire, da un lato, le competenze digitali e, dall'altro, quelle necessarie per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; l'assenza di test d'accesso, in considerazione del fatto che, attraverso il servizio prestato, questi docenti hanno già dato prova di quelle competenze disciplinari che la prova d'accesso è volta ad accertare. Il relatore evidenzia poi che l'esame finale, avente valore abilitante, è tuttavia rimodulato per consentire anche la verifica della piena padronanza delle discipline oggetto di insegnamento, vista appunto l'assenza di test d'accesso. Proprio per le particolari caratteristiche dei docenti cui sono rivolti i TFA speciali - che non avrebbe avuto senso risottoporre al tirocinio - è stata del resto scartata l'ipotesi di un accesso in soprannumero ai TFA ordinari, ovvero una riapertura del bando relativo a questi ultimi. Segnala inoltre che i percorsi in questione riguardano sia gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia quelli della scuola dell'infanzia e primaria.

Fa presente indi che sul provvedimento si sono espressi il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e il Consiglio di Stato, i cui pareri sono stati pressocché tutti accolti dal Ministero.

Riferisce dunque in dettaglio che il CNPI ha chiesto (ed ottenuto) una maggiore cumulabilità del servizio prestato (anche se non su diverse classi di concorso), la possibilità di partecipare ai TFA speciali anche per gli insegnanti tecnico-pratici, nonché la garanzia che i predetti TFA possano essere attivati per tutte le classi di concorso, eventualmente attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche autonome e con gli istituti tecnici superiori. Il Consiglio ha inoltre auspicato un riesame del requisito di servizio per accedere ai TFA speciali (pari a 3 anni, in luogo dei 360 giorni da più parti richiesti), anche se ha riconosciuto che l'ampio arco temporale in cui è possibile averli acquisiti (fra il 1999-2000 e il 2011-2012) è tale da attenuare l'opposizione alla norma.

Il relatore dà altresì conto dell'orientamento del CUN, che ha chiesto (ed ottenuto) la previsione di un decreto ministeriale per definire la procedura di programmazione dell'offerta formativa degli atenei, l'abilitazione tramite il solo TFA sino all'effettivo avvio delle lauree magistrali o diplomi accademici di II livello (onde assicurare un collegamento più funzionale fra la disciplina a regime e la fase transitoria in corso, che rischia di determinare la formazione di una categoria di aspiranti docenti privi di prospettive definite per l'insegnamento), nonché l'attribuzione ad un altro decreto con cadenza annuale della definizione delle prove di accesso ai TFA ordinari, in analogia ai testpreliminari delle facoltà a numero chiuso. Comunica peraltro che non è stata invece accolta la richiesta di una revisione della valutazione del servizio ai fini dell'accesso ai TFA ordinari, con la motivazione che sia preferibile definire le modifiche a regime in un momento successivo e in modo più organico. Al riguardo, rileva però che anche le ulteriori correzioni richieste ed ottenute dal CUN riguardavano modifiche alla disciplina dei TFA ordinari e non di quelli speciali.

Illustra poi la posizione espressa dal CNSU, che non ha avanzato specifiche richieste, condividendo la proposta del Governo con particolare riguardo alle diverse modalità di calcolo del fabbisogno di insegnanti e al diverso percorso formativo per gli insegnanti non abilitati. Tale organo ha tuttavia auspicato una riconsiderazione circa il divieto di cumulare il servizio prestato su classi di concorso diverse.

Menziona successivamente il parere del CNAM, che ha richiesto alcune correzioni soprattutto relative alla Tabella dei contenuti didattici (prevalentemente accolte), con specifico riguardo al settore dell'alta formazione artistica e musicale.

In ultima analisi, il relatore precisa che il Consiglio di Stato, oltre ad una serie di rilievi formali, ha eccepito - con riferimento alle diverse modalità di calcolo del fabbisogno - che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review), il personale di ruolo in esubero nella propria classe di concorso è assegnato su un posto della stessa provincia ma di altro grado di istruzione o di altra classe di concorso, ancorché sprovvisto della relativa abilitazione, purché in possesso del titolo di studio valido per quell'insegnamento. Il Consiglio di Stato ha perciò espresso il timore che tale norma potesse confliggere con una determinazione del fabbisogno che comprendesse anche i posti su cui poi sono assegnati docenti di ruolo in esubero. In proposito, riferisce che il Ministero ha tuttavia chiarito che i docenti in esubero sono assegnati con assoluta priorità e che la determinazione del fabbisogno è successiva rispetto a tale assegnazione. Fa notare pertanto che, sulla base di questi chiarimenti, e dell'intesa nel frattempo accordata dalla Funzione pubblica e dall'Economia, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sull'atto.

Il relatore fornisce quindi alcuni ragguagli sulle procedure di consultazione tenute dal Ministero, all'esito delle quali da parte sindacale vi è stata una sostanziale condivisione del provvedimento, mentre da parte delle associazioni professionali è stata manifestata perplessità circa l'istituzione di percorsi abilitanti speciali privi delle prove d'accesso. A fronte dell'indiscutibile difficoltà di porre sullo stesso piano soggetti che si sono abilitati attraverso il superamento di prove selettive e soggetti che hanno acquisito il medesimo titolo senza procedure di quel genere, il Ministero ha tuttavia valutato che i vantaggi - in termini di maggiore qualificazione del personale docente, di tutela preventiva rispetto al possibile contenzioso da parte dei non abilitati comunque molto utilizzati nella scuola e di definizione di un quadro giuridico certo e completo - fossero di gran lunga maggiori rispetto agli svantaggi ed ha perciò sottoposto lo schema di decreto alle Camere, chiedendo l'espressione di un parere urgente. Le disposizioni ivi contenute devono infatti trovare attuazione già nell'anno accademico 2012-2013, attualmente in corso, al fine di consentire il contestuale svolgimento dei TFA sia ordinari sia speciali. Il relatore ribadisce comunque le critiche al ritardo con cui il provvedimento è giunto alle Camere, atteso che entrambi i percorsi formativi avrebbero dovuto tenersi contestualmente.

Il
PRESIDENTE segnala che il Governo ha richiesto con urgenza l'assegnazione dell'atto alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, anche in periodo di scioglimento, proprio al fine di consentire un rapido esame volto a permettere il contestuale svolgimento dei TFA ordinari e di quelli speciali.

Nel dibattito interviene la senatrice
Mariapia GARAVAGLIA (PD) la quale, nel concordare con l'esposizione introduttiva del relatore, prende anzitutto atto della richiesta di urgenza riformulata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Segnala comunque che alcune università si sono attivate già prima dell'approvazione del regolamento, tenuto conto che è in corso lo svolgimento dei tirocini. Si domanda tuttavia se i tempi consentano effettivamente l'avvio dei TFA speciali a partire già da questo anno. Invita poi l'Esecutivo a semplificare gli adempimenti richiesti, considerata l'urgenza di intervenire per assicurare la qualità degli insegnanti delle scuole.

Con riferimento allo schema di decreto, ritiene che l'introduzione del comma 5-bis nell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 renda di fatto inattuabile l'intero provvedimento. Fa notare infatti che la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori non può avvenire senza oneri, data la necessità di attribuire a tali soggetti l'esonero totale o parziale dall'attività svolta, individuando dunque dei supplenti. Inoltre nel provvedimento si stabilisce l'invarianza della spesa con riferimento ai parametri di assegnazione, con la conseguenza di dover assegnare ai tutor un numero superiore ai 15 tirocinanti previsti dalla normativa vigente. Ritiene dunque indispensabile eliminare tali previsioni dal testo del decreto, pena - ribadisce - la sua inapplicabilità.

Il senatore
PITTONI (LNP) fa presente che iTFA prevedono che gli aspiranti docenti si formino a partire dalla possibilità di trasferire il sapere in saper fare. Per questo, parte integrante del percorso formativo è un anno di tirocinio, sotto la supervisione di un tutor, che permetta all'aspirante di imparare a insegnare. Afferma perciò che i docenti con almeno 360 giorni di servizio hanno già esercitato la professione a pieno titolo e per un periodo superiore all'anno di tirocinio previsto dalla normativa vigente. Fa notare infatti che 360 giorni equivalgono ad almeno 2 anni di servizio poiché, secondo quanto stabilito dalla stessa Amministrazione, si considera equivalente a un anno scolastico, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio, un periodo di insegnamento di almeno 180 giorni. Non a caso, puntualizza, nella prassi che si è conclusa nel 2005 con l'ultimo corso abilitante riservato ai docenti in servizio, il Ministero ha assunto i 180 giorni come parametro sufficiente a riconoscere un'esperienza di cui tener conto anche al fine di definire formalmente il profilo professionale del docente.

Ritiene pertanto che altri parametri, se assunti senza cautele, potrebbero alimentare il rischio di contenziosi volti a far risaltare il profilo professionale definito dai contratti stipulati con i docenti delle graduatorie della III fascia d'istituto. Rammenta poi che la normativa europea qualifica come "esperienza professionale" l'esercizio effettivo e legittimo della professione e che, secondo la direttiva europea 36/2005/CE, tre anni di esperienza professionale sono assimilati a un titolo di formazione, non all'accesso a un anno di tirocinio per ottenere il titolo abilitante. Ciò significa che con tre anni di servizio a pieno titolo il lavoratore dovrebbe accedere direttamente al titolo di formazione. Reputa dunque che, pur volendo far sostenere degli esami disciplinari a docenti "di fatto", si debba necessariamente richiedere un periodo di servizio inferiore ai tre anni perché, appunto, con i tre anni si può far valere il diritto al riconoscimento professionale, ossia all'abilitazione.

Rimarca poi che dal 1971 al 2004 i docenti "utilizzati" per sopperire alla carenza strutturale di abilitati si potevano abilitare iscrivendosi automaticamente a corsi riservati a chi aveva maturato 360 giorni di servizio. Segnala peraltro che il ricorso ai docenti "non abilitati" evidentemente testimonia le carenze di tutti i sistemi di abilitazione attivati fino ad ora. Lo stesso Ministero riconosce del resto che questi docenti "hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l'assenza di abilitati".

Lamenta altresì che i docenti italiani definiti "non abilitati" siano discriminati rispetto ai loro colleghi europei perché l'Italia, mentre riconosce l'esperienza professionale come formativa per chi proviene dall'estero anche se svolta per periodi inferiori ai tre anni, non riconosce l'analoga esperienza professionale maturata dal proprio personale. Reputa quindi essenziale, onde evitare l'ostruzionismo di chi sta attualmente frequentando i TFA ordinari e per riconoscere un diritto a chi lo ha maturato nonostante sia già in possesso di abilitazione, allargare la possibilità di iscriversi al TFA speciale a tutti i docenti che abbiano maturato i 360 giorni di servizio. Nega infatti che la normativa vigente richieda il possesso dell’abilitazione quale requisito necessario per l’esercizio della funzione docente; afferma infatti che se ciò fosse vero le graduatorie di III fascia d’istituto istituite dal Ministero sarebbero illegali, al pari dell'attività svolta attualmente da migliaia di docenti. Rimarca peraltro che i titoli di studio e culturali posseduti dai docenti di III fascia sono definiti validi all’insegnamento dallo stesso Ministero che ha, appunto, istituito le graduatorie di merito nelle quali questi docenti sono iscritti e che ha sottoscritto i contratti stipulati per attribuire loro incarichi di docenza. Nè va dimenticato, prosegue l'oratore, che i titoli di studio che danno accesso alle suddette graduatorie sono tuttora validi per l’accesso ai concorsi per l’immissione in ruolo. L’abilitazione, infatti, dà accesso all’insegnamento, come dimostra l’istituzione delle graduatorie d’istituto, ma non alla stabilizzazione, cioè agli incarichi a tempo indeterminato.

Critica altresì il comma 2-bis dell’articolo 2, che stabilisce i criteri per la determinazione del fabbisogno con riferimento alle sole scuole statali italiane, aumentati del 30 per cento per le esigenze delle scuole paritarie, quando invece la normativa europea prevede la libera circolazione delle persone e della loro professionalità all’interno dei Paesi membri.

Ravvisa altresì un'evidente contraddizione laddove, da un lato, si afferma che l’esame finale previsto per i TFA speciali deve essere rimodulato rispetto ai TFA ordinari per la verifica della padronanza delle discipline e, dall'altro, si prevede che l’iscrizione ai percorsi "non necessiti del superamento di prove di accesso, in considerazione del fatto che gli aspiranti hanno già dato prova, attraverso il servizio prestato, di possedere la competenza disciplinare che la medesima prova deve accertare".

Ribadisce poi la necessità, ai fini dell’accesso a percorsi formativi abilitanti, di rivedere il parametro della continuità, tenuto conto che l'esperienza professionale non viene meno se riferita alla somma di periodi di insegnamento successivi e in classi di concorso diverse, come del resto già inizialmente considerato nel cosiddetto "decreto salvaprecari".

Rileva peraltro un'ulteriore lacuna nel testo laddove manca un'adeguata valutazione del titolo di dottore di ricerca, soprattutto se associato al servizio nelle scuole. Ricorda in merito che il dottorato di ricerca è dal 1998 requisito preferenziale per il conferimento da parte delle università di incarichi di docenza o di contratti di ricerca, al punto che molti dottori di ricerca hanno potuto ricoprire ruoli formativi anche nelle scuole di specializzazione che conferivano l’abilitazione. Nel momento in cui tale titolo - precisa - si associa ad una comprovata esperienza di docenza nelle scuole e a numerose pubblicazioni scientifiche negli stessi ambiti disciplinari per i quali li si vorrebbe formare, giudica paradossale prevedere per loro un corso di formazione iniziale per insegnanti.

Lamenta altresì che nel provvedimento non è previsto l'accesso agli istituendi TFA speciali da parte di chi è già in possesso di una abilitazione (e al limite anche già in ruolo), anche nei casi in cui un docente abbia maturato l’anzianità di servizio prevista per entrare in una determinata classe di concorso. In conclusione, nell'esprimere il proprio disappunto per i ritardi che hanno caratterizzato l'elaborazione dell'atto in esame, non certo imputabili ai docenti di III fascia, ritiene che coloro i quali risultano iscritti ai TFA ordinari pur avendo i requisiti per accedere ai TFA speciali dovrebbero avere la possibilità di trasferire l’iscrizione dal TFA ordinario a quello speciale.

Prende la parola il senatore
PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) il quale sottolinea preliminarmente le grandi attese attorno al provvedimento in esame, specialmente in merito alla definizione dei requisiti per l'accesso. Reputa in proposito saggio raggiungere una mediazione tenuto conto che i posti disponibili per accedere ai TFA sono comunque limitati. Invita peraltro a tener conto delle differenze tra il tirocinio svolto nell'ambito dei TFA e l'attività di servizio resa dai docenti precari; sulla questione dichiara perciò di preferire la soluzione scelta dal Governo, ossia il limite dei tre anni di insegnamento già svolto, tanto più che si tratta di un periodo sufficientemente ampio. Evidenzia del resto che tali soglie di accesso consentono solo di evitare l'esame di ammissione mentre non danno alcuna garanzia per il conseguimento effettivo dell'abilitazione.

Condivide comunque le perplessità del senatore Pittoni circa l'abilitazione conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, invocando un chiarimento da parte del Governo.

Concorda conclusivamente sull'esigenza di valorizzare il dottorato ai fini della ammissione, tenuto conto che i dottori di ricerca dovrebbero avere a suo avviso un percorso preferenziale in questo canale formativo.

La senatrice
SOLIANI (PD) si rammarica che il provvedimento giunga ormai a fine legislatura, poiché tale ritardo non consente di discuterne in una prospettiva di sistema. Ciò risulta a suo giudizio ulteriormente aggravato da una serie di problemi ereditati dal passato che hanno impedito un canale fisiologico di reclutamento per i giovani nella scuola. Rileva infatti criticamente la presenza di docenti abilitati e non abilitati nelle scuole, verso i quali il provvedimento in titolo non offre una soluzione definitiva.

Dopo essersi soffermata sui compiti che spettano alle università, ritiene non semplice la questione degli esoneri per i tutor coordinatori e organizzatori, sollevata dalla senatrice Garavaglia. Al riguardo afferma che l'insistenza sull'assenza di oneri mortifica alla radice la possibilità di imprimere una svolta qualitativa alla scuola.

Ravvisa poi la mancanza di una visione unitaria, che non permette di affrontare una volta per tutte il tema della scuola del futuro. Occorre invece a suo avviso superare il problema del precariato e dare regole certe ai giovani, senza che queste vengano smentite periodicamente.

Quanto ai requisiti di accesso, reputa preferibile la scelta dei tre anni di insegnamento, in linea peraltro con le indicazioni europee.

Domanda altresì un chiarimento circa la presunta sovrapposizione con i percorsi consolidati nell'ambito della Facoltà di scienze della formazione primaria, che hanno dato finora buoni risultati. Invoca dunque continuità con tale segmento formativo, che deve essere preservato nella sua stabilità. Ribadisce infine le sue perplessità circa la previsione di totale assenza di oneri con riferimento alla determinazione dei tutor.

Il senatore
ASCIUTTI (PdL) ripercorre l'istituzione delle graduatorie permanenti nel 1999, da cui hanno avuto origine a suo avviso l'incertezza del mondo scolastico e il declino della qualità della scuola. Afferma al riguardo che non è possibile entrare in ruolo solo per anzianità di servizio, in quanto occorre un preciso percorso formativo.

Riconosce peraltro la difficoltà di stabilire un giusto discrimine per l'accesso, che rischia tuttavia di scontentare i diversi soggetti interessati. Si dichiara perciò concorde con la senatrice Soliani laddove ella afferma l'esigenza di stabilire diritti costanti e certi per tutti gli aspiranti candidati.

Si domanda poi le ragioni che hanno indotto a stabilire come termine a quo l'anno scolastico 1999-2000, sottolineando che molti aspiranti docenti non sono riusciti ad entrare nelle SSIS ed ora possono accedere ai TFA speciali avendo tre anni di servizio. Nell'auspicio che le decisioni assunte in quest'ambito non risentano di una corsa al consenso elettorale reputa indispensabile l'abolizione definitiva delle graduatorie permanenti. Infine, pur sottolineando le criticità sottese alla definizione dei parametri d'accesso, giudica preferibile mantenere il requisito dei tre anni.

Il senatore
PROCACCI (PD) condivide le critiche al ritardo con cui il provvedimento è giunto in Parlamento, si augura peraltro che non venga affatto posto il problema del consenso ma prevalga il senso di giustizia. In tale ottica, ritiene equilibrato il requisito dei tre anni di servizio, tanto più che spesso le selezioni non riescono ad esprimere le giuste qualità dei formatori. Afferma perciò che un anno di servizio rappresenta un tempo troppo breve, mentre un triennio consente di acquisire maggiori competenze sul piano didattico.

Invita poi a tener conto che nei TFA verrà comunque valutata la qualità degli aspiranti docenti, auspicando che il percorso avvenga in modo rigoroso tenuto conto che i corsi abilitanti non devono essere affatto considerati come una sanatoria.

Replica indi il relatore
RUSCONI (PD) il quale prende anzitutto atto delle posizioni personali espresse dal senatore Pittoni. Ritiene poi che il Parlamento debba dare il suo contributo equilibrando il buonsenso con la giustizia. Ricorda peraltro che la legge finanziaria 2007 aveva di fatto chiuso le graduatorie permanenti portandole ad esaurimento con l'obiettivo di avviare una stagione dai concorsi, sostenuta dall'esperienza delle SSIS. Ritiene tuttavia che la situazione attuale sia al di fuori della normalità e che dunque occorra intervenire.

Dopo aver precisato che troppo spesso la parola "merito" è utilizzata fuori luogo, fa presente che dal 1999 ad oggi è stato possibile maturare molti anni di servizio. Per tali docenti non dovrebbe dunque essere previsto il tirocinio, mentre non è affatto scontato il conseguimento dell'abilitazione. Dichiara perciò di attenersi alla proposta governativa dei tre anni di servizio per l'accesso ai TFA speciali, in linea con le indicazioni europee.

Preannuncia poi che intende recepire le osservazioni della senatrice Garavaglia circa la difficoltà di garantire l'assenza di oneri, il rilievo della senatrice Soliani sulla necessità di assicurare la continuità dei percorsi di Scienze della formazione, nonché l'auspicio del senatore Asciutti affinché si giunga in tempi rapidi e graduali ad una situazione di normalità. Invocando il comune senso di serietà, rifiuta infine qualsiasi sanatoria, che giudica in ogni caso irrispettosa per tutti i soggetti coinvolti.

Agli intervenuti replica a sua volta il sottosegretario Elena UGOLINI, la quale ricorda che l'iter del provvedimento è iniziato lo scorso luglio e avrebbe dovuto, giungere a conclusione, con l'espressione di tutti i pareri, entro settembre. Tuttavia gli auspici del Governo sono stati vanificati in quanto la fase consultiva ha richiesto un tempo più ampio, tenuto conto che l'ultimo parere del Consiglio di Stato è stato reso il 16 gennaio scorso.

Con riferimento alle osservazioni della senatrice Garavaglia, segnala che la clausola dell'invarianza di oneri è stata esplicitamente richiesta dal Ministero dell'economia quale condizione per l'ulteriore corso del provvedimento. Assicura tuttavia che il Ministero si impegnerà per conseguire adeguate forme di compensazione, tenuto conto che i candidati devono corrispondere un contributo di iscrizione. Il Dicastero potrebbe dunque attivarsi con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per stabilire un tetto massimo di contribuzione, su cui auspica un sostegno da parte del Parlamento.

Quanto ai requisiti di accesso, difende la scelta del Ministro di propendere per i tre anni di insegnamento, secondo quanto contenuto nello schema di decreto.

Garantisce altresì che le positive esperienze della Facoltà di scienze della formazione proseguiranno nella direzione già intrapresa. Concorda peraltro con l'esigenza di stabilire nuove modalità di reclutamento che a regime consentano l'ingresso dei giovani docenti nelle scuole, scongiurando il formarsi di nuovo precariato. Rivendica in proposito i tentativi fatti dall'Esecutivo in carica, augurandosi che il prossimo Governo affronti come prioritaria tale questione.

In ordine alla valorizzazione del dottorato, potrebbe essere valutata una soluzione per potenziarne il ruolo ai fini dell'accesso.

Il presidente
POSSA (PdL) fa notare che il titolo di dottore di ricerca è conferito in base alla capacità di ricerca acquisita, la quale è assai differente dalla capacità di insegnamento.

Il senatore
PITTONI (LNP) ribadisce la sua richiesta di chiarimento circa i docenti che conseguono l'abilitazione all'estero.

Il relatore
RUSCONI (PD), alla luce della replica del Sottosegretario, dichiara di inserire tra le osservazioni anche il riferimento ad un eventuale tetto per la contribuzione dei tirocinanti all'atto dell'iscrizione e di recepire le ulteriori considerazioni del Sottosegretario. Risponde al senatore Pittoni affermando che la normativa è alquanto rigorosa sul riconoscimento dei titoli.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le summenzionate osservazioni.

Dichiarano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori
ASCIUTTI (PdL), SOLIANI (PD) e PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Il senatore
PITTONI (LNP) dichiara che il suo voto non può non essere favorevole, tenuto conto che ha da tempo sostenuto la necessità di tale provvedimento. Lamenta tuttavia che, se fosse stato approvato il disegno di legge a sua firma sul reclutamento, sarebbero state risolte in anticipo molte questioni. Ribadisce peraltro le critiche al requisito dei tre anni di servizio, stigmatizzando che i cittadini italiani devono affrontare un percorso più gravoso rispetto a coloro i quali si abilitano all'estero.

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nel senso indicato.


link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00697909&part=doc_dc-sedetit_iscsadg-genbl_sddmrmardcaddmdidu&parse=no

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