Le ferie non verranno più (monetizzate) pagate! Un'altra tegola sui precari che non percepiranno lo stipendio nei periodi di sospensione delle attività scolastiche


Nota Cgil: Precari e pagamento e ferie non godute, facciamo il punto

La legge n. 135/2012 (Spending Review) ha introdotto per tutto il pubblico impiego il divieto alla monetizzazione delle Ferie.
 Questa norma è particolarmente assurda e vessatoria per la scuola  e per il personale precario. E’ a tutti evidente questa norma contrasta con il divieto di fruire delle ferie durante il periodo coincidente con le attività didattiche (i famosi 6 giorni di ferie  durante l’attività didattica previsti dal contratto sono impossibili da fruire per il divieto di sostituzione con aggravio di spesa).
 Le norme generali per il personale previste dal contratto (art. 13 CCNL 2007) prevedono che sia il lavoratore a chiedere la collocazione in ferie (il DS può accogliere o respingere, ma non può obbligare a coprire d’autorità un determinato periodo).
 Il provvedimento prevede che le ferie del personale a tempo determinato siano fruite nei periodi di interruzione dell’attività didattica e pertanto fa riferimento per la scuola all’interruzione nei periodi di chiusura stabiliti dal calendario scolastico regionale e in particolare nel periodo di Natale e Pasqua.
 Anche questa interpretazione è tuttavia in contrasto con altre norme generali infatti l’articolo 2109 del codice civile pone un limite alla scelta del periodo feriale da parte del datore. Questo infatti stabilisce che il periodo di godimento delle ferie debba essere “possibilmente continuativo”, per poter consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie psicofisiche, che è poi lo scopo del diritto alle ferie.
 Il decreto legislativo numero 213 del 19 luglio 2004 prevede per il lavoratore il diritto ad un periodo di ferie retribuite di quattro settimane all’anno. Di tale periodo due settimane, anche consecutive, devono essere godute durante l’anno di maturazione delle ferie stesse, (…).

Siamo quindi nella condizione di poter affermare che:

1)      nessun lavoratore deve essere costretto a prendere ferie su indicazione del DS;
 2)     nessun frazionamento delle ferie deve essere fatto per periodi inferiori a 15 giorni;
 3)     nessun lavoratore è obbligato a presentare un piano ferie prima della maturazione di 15 giorni lavorativi consecutivi
 4)     è opportuno che si attenda almeno fino alla fine di febbraio (termine entro il quale potrebbero essere maturati i 15 giorni di ferie) per verificare anche eventuali ripensamenti del  governo su questa assurda norma.

Nostro impegno è batterci per ripristinare la norma precedente e consentire il pagamento integrale delle ferie non godute. Questa iniziativa avrà successo se uniti respingeremo qualsiasi forzatura o ricatto.

Vi chiedo di diffondere nelle vostre scuole questo chiarimento soprattutto al personale precario che ha contratti con scadenza 30/6.


Fruizione ferie precari: in caso di obbligo del dirigente ecco la lettera di risposta
(Fonte Cisl e pubblicizzato dall'amico e collega prof. Liborio Butera)

In merito all’obbligo del personale docente di presentare domanda di richiesta ferie, riteniamo quanto segue.

Premesso che:
 l’ordinamento scolastico pone una chiara distinzione tra la nozione di “sospensione delle lezioni” ed il “termine delle attività didattiche”,

per “sospensione delle attività didattiche” si intende, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31 agosto;

per “sospensione delle lezioni” si intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.);

l’art. 19, comma 2, del CCNL del comparto scuola prevede che:
 “Le ferie del personale assunto a temo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto;

il decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 135/2012, all’art. 5, comma 8 del Decreto-legge 95/2012, prevede che:
 “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ..omissis.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

alla luce di quanto esposto risulta evidente che i docenti a tempo determinato non hanno alcun obbligo rispetto alla richiesta delle ferie già maturate.

E’ opportuno infatti evidenziare che è la stessa legge sulla spending review, a richiamare e far salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
 Pertanto l’obbligo di fruizione previsto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135/2012, vige esclusivamente rispetto ai periodi di “sospensione delle attività didattiche”.

Per questi motivi invitiamo la signoria vostra a rettificare quanto disposto.

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