Mozione riguardante l’iniquità insita nell'attivazione di un TFA speciale riservato

Abbiami ricevuto in posta elettronica, da molti docenti, questa mozione riguardante l'iniquità insita nell'attivazione di un TFA speciale riservato, che pubblichiamo come comunicato stampa.


GLI ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI (SSIS, AFAM, Scienze della formazione primaria), GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

VISTO il d.lgs. 9/11/2007 n. 206, redatto in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea SOLO nei casi in cui non sia già previsto un percorso istituzionale regolare abilitante nello Stato di provenienza, motivo per il quale eventuali sentenze di condanne dell'Amministrazione sarebbero alquanto improbabili;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249:

         Art. 5 (_) 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali;

         Art. 10 (_) 8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio;

         Art. 15 (_) 4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 5. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13. (_); 13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi: a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: i) 360 giorni: 4 punti; ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.

RITENGONO CHE

          sia ingiusta la richiesta da parte di una minoranza di docenti che, avendo accumulato almeno 36 mesi di servizio, chieda la modifica del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, volta all'istituzione di un percorso TFA riservato parallelo, senza prove selettive, poiché l'esperienza accumulata per almeno 360 giorni è già abbondantemente riconosciuta con un punteggio aggiuntivo nel test d'accesso e nello svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo, come riduzione dell'impegno e come agevolazioni nello svolgimento del servizio, in modo tale da differenziare nettamente i docenti con esperienza dai neolaureati dal momento dell'ingresso all'intera durata del percorso abilitante;

          sia necessario il rispetto e non la modifica di quanto previsto dalla normativa vigente riguardante la formazione iniziale degli insegnanti per evitare di stravolgere il contenuto del DM 249/2010 e di incorrere in ricorsi per disparità eccessive di trattamento fra candidati allo stesso titolo;

          la modifica del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249 finalizzata all'istituzione di un percorso senza test d'accesso per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio sia contraria alle norme già elencate e assolutamente inefficace nel risolvere l'annoso problema del precariato, ma

addirittura complicante, in quanto congestionante le graduatorie e vanificante il percorso degli abilitati regolari in possesso di un punteggio di servizio inferiore, benché regolarmente selezionati, a differenza degli stessi.

Inoltre, si ritiene che non vi sia modo altro rispetto a un'attenta valutazione delle conoscenze disciplinari per stabilire la preparazione teorica dei candidati, poiché l'esame di abilitazione all'insegnamento conclusivo del percorso si occupa della valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio, non di valutare la preparazione disciplinare.

La preparazione disciplinare è un aspetto separato rispetto all'esperienza, ma ugualmente indispensabile e imprescindibile soprattutto in una professione come quella dell'insegnante. Tale conoscenza e la qualità dell'esperienza non sono in alcun modo collegabili alla quantità di servizio prestato, in quanto l'aspetto meccanicistico e parzialmente casuale della convocazione in servizio dalla terza fascia d'istituto, nonché le assunzioni talvolta arbitrariamente compiute presso gli istituti parificati, non garantiscono alcuna qualità dell'esperienza maturata.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI RICHIEDE

          di tutelare in primis la qualità degli insegnanti e della scuola, poiché è diritto di tutti gli studenti avere maestri o professori ugualmente selezionati e preparati;

          di tutelare chi ha seguito quanto previsto dalle normative, seppure in possesso di 36 mesi di servizio;

          che non venga creato un TFA parallelo riservato tramite modifica del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249, che vanifichi il senso delle prove preselettive, della programmazione degli accessi e dei sacrifici di coloro che hanno scelto di rispettare il principio costituzionale per cui la "Legge è uguale per tutti".

SI RICORDA, INOLTRE, CHE essendo la prova conclusiva del TFA regolare basata principalmente sulla valutazione del tirocinio ed essendo in progetto la decisione di esentare i riservisti da tale praticantato, si creerebbe un contrasto insanabile tra i due aspetti, appianabile solamente con l'istituzione di un diverso tipo di prova conclusiva, atto a compensare il mancato accertamento delle conoscenze disciplinari in ingresso.

NEI CASI IN CUI SI STABILISSE COMUNQUE NECESSARIO MODIFICARE IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010 n° 249 SI RICHIEDE

          di predisporre un test d'ingresso sulle competenze logiche e linguistico - testuali dei candidati aventi determinati requisiti di servizio;

          di istituire una prova finale abilitante con soglia di sufficienza, atta a verificare anche la preparazione disciplinare dei candidati, comprensiva di una prova nazionale, di una prova scritta e di una prova orale;

          di richiedere comunque il livello B2 di inglese e conoscenze informatiche adeguate all'uso didattico, come già previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 n° 249;

          di rispettare letteralmente la norma europea, richiedendo 36 mesi effettivi di servizio, quantificabili in 1080-1096 giorni di servizio, con contratti di almeno 180 giorni continuativi, nella classe di concorso specifica per la quale s'intende acquisire l'abilitazione;

          l'istituzione di un sistema di reclutamento anche per le supplenze davvero meritocratico, atto a evitare il paradosso per il quale persone sottopostasi a un triplice test d'ingresso debbano trovarsi in coda, in virtù del punteggio, a persone che abbiano potuto evitare tale selezione.

GLI ABILITATI TRAMITE CORSI ABILITANTI REGOLARI E GLI ASPIRANTI ABILITANDI TRAMITE TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

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