Le effettive esigenze degli alunni con disabilità e il Consiglio di Stato

Le effettive esigenze degli alunni con disabilità e il Consiglio di Stato (di Salvatore Nocera*)
È sempre bene ribadirlo con forza: le «effettive esigenze» di ogni alunno con disabilità che la scuola si impegna a integrare nella classe sono costituite dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno. Fino a quando, però, il Ministero non aumenterà sensibilmente i crediti formativi per i futuri docenti di scuola superiore e non concorderà con i Sindacati l'obbligo di   
formazione in servizio, decisioni come quella recente Ordinanza del Consiglio di Stato, che attribuiscono le ore di sostegno per tutta la durata dell'anno scolastico, sono destinate a moltiplicarsi, con un notevole aggravio a carico dell'erario - anche tenendo conto delle spese di soccombenza dell'Amministrazione - e con quello che si potrebbe definire come un "crescente imbastardimento" degli stessi princìpi pedagogici dell'integrazione scolastica
Il Consiglio di Stato ha depositato il 14 aprile scorso l'Ordinanza Sospensiva n. 1390, accogliendo l'appello dei genitori di una bimba con disabilità, contro una precedente Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo che aveva negato il massimo delle ore di sostegno richieste.
Detto innanzitutto che questa è un'Ordinanza e non una Sentenza - come invece qualcuno aveva frettolosamente affermato - va rilevato che le decisioni tramite le quali vengono attribuite le ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico non sono infrequenti e questa non è certamente la prima.
Anche la nota Sentenza
80/10 della Corte Costituzionale, del resto, nel proclamare il principio costituzionale che agli alunni certificati con gravità debba essere dato un numero di ore superiori alla media, aveva ammesso in via di principio che in taluni casi la gravità possa richiedere la presenza di un docente per il sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico.
Il ragionamento di tutti i Magistrati che già dagli Anni Novanta si sono pronunciati in questo modo parte dal presupposto fondamentale che le ore di sostegno debbano essere assegnate «sulla base delle effettive esigenze dell'alunno». Ora, però, stando alla pedagogia e alla cultura dell'integrazione scolastica, le «effettive esigenze» sono quelle di essere integrati con i compagni e nei programmi della classe e tale compito è di tutti i docenti curricolari della classe, che però debbono avvalersi del sostegno di un docente specializzato. Questo significa che docenti degli alunni con disabilità sono tutti i docenti della classe, i quali si avvalgono della collaborazione di un insegnante specializzato, che non dev'essere necessariamente presente per tutta la durata dell'orario scolastico.

Nella scuola superiore, è invalso - sulla base di un'erronea interpretazione operata dal Ministero dell'articolo 13, comma 5 della Legge
104/92 - l'orientamento amministrativo di assegnare docenti per il sostegno che siano laureati o abilitati in una delle seguenti quattro aree disciplinari: linguistica, scientifica, tecnologica e psicomotoria; è da tener presente, inoltre, che ad esempio nell'area tecnologica confluiscono oltre centotrenta indirizzi di studio, talora lontanissimi tra loro. E quindi, il Consiglio di Stato - in via provvisoria - ha stabilito che debbano essere assegnate ore di sostegno con docenti specializzati per ogni disciplina di insegnamento e per tutta la durata settimanale dello stesso.
Ebbene, se le «effettive esigenze» fossero prioritariamente quelle di avere il docente specializzato in ogni area disciplinare, la decisione sarebbe condivisibile. E tuttavia, come si è detto, le «effettive esigenze» di ogni alunno con disabilità che la scuola si impegna a integrare nella classe sono costituite dalla presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati dal docente per il sostegno.
Purtroppo, però, l'Amministrazione Scolastica non è in grado di dimostrare che tutti i docenti della classe possono prendersi in carico il progetto di integrazione, poiché nessuna norma prevede per loro l'obbligo di un'accettabile formazione iniziale e in servizio sulle tematiche della didattica dell'integrazione scolastica. Conseguentemente, il Consiglio di Stato e altri organi giurisdizionali hanno più volte deciso che ci debbano essere ore di sostegno per tutta la durata dell'orario scolastico, un orientamento, questo, che è la totale negazione dei principii dell'integrazione scolastica, affermatisi fin dai suoi inizi generalizzati, alla fine degli Anni Sessanta.

Chi scrive era un gravissimo ipovedente che al tempo della sua scolarizzazione, negli Anni Cinquanta, non si era avvalso di alcun docente per il sostegno, figura ancora di là da venire. E tuttavia potei integrarmi grazie all'impegno dei miei docenti curricolari e dei compagni, che mi aiutavano a capire ciò che gli insegnanti scrivevano alla lavagna, mi prendevano gli appunti e venivano anche a fare i compiti con me nel pomeriggio.
Ora, con il Decreto
249/10, il Ministero ha finalmente stabilito che la formazione iniziale dei futuri docenti curricolari debba prevedere pure aspetti di didattica per l'integrazione; e tuttavia, mentre ha previsto 31 crediti formativi universitari per i futuri docenti di scuola dell'infanzia e primaria, per quelli di scuola secondaria si parla di appena 6 crediti formativi. Nulla poi prevedono i Contratti Collettivi circa l'obbligo di formazione in servizio su questi temi.
Di conseguenza, sino a quando il Ministero non aumenterà sensibilmente i crediti formativi per i futuri docenti di scuola superiore e non concorderà con i Sindacati l'obbligo di fomazione in servizio, decisioni come quest'ultima del Consiglio di Stato si moltiplicheranno, con un notevole aggravio a carico dell'erario - anche tenendo conto delle spese di soccombenza dell'Amministrazione - e con quello che si potrebbe definire come un "crescente imbastardimento" dei princìpi pedagogici dell'integrazione scolastica.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).


http://superando.eosservice.com/content/view/8510/116/


Paolo Latella:

Ricevo dal Coordinamento 3 ottobre un'email dove si denuncia la cattiva e assurda gestione sui certificati per ottenere l'insegnante di sostegno:
Nella regione Piemonte, a causa di un'interpretazione restrittiva della normativa e diveramente da quanto accade nel resto d'Italia, il genitore deve fare certificare il figlio dalle commissioni inps per ottenere l'insegnante di sostegno. Tali commissioni sono intasate al punto che per avere una visita occorrono dai 6 mesi ai due anni. Il risultato più probabile è che molti bambini non avranno l'insegnante di sostegno fin dall'inizio dell'anno scolastico ma dovranno aspettare la visita inps. Molte famiglie, inoltre, decideranno di rinunciare all'insegnante di sostegno per evitare che il proprio bambino venga certifcato come invalido. In materia la sen. Biondelli ha presentato un'interrogazione al senato.
OGGI IN PIEMONTE DOMANI IN TUTTA ITALIA?'
http://francabiondelli.blogspot.it/

Lucio Guerrazzi: SOSTEGNO PIEMONTE
Parlerò della recente decisione dell'ufficio regionale piemontese del MIUR di aggravare la procedura di accertamento dell' handycap ai fini dell'ottenimento dell'insegnante di sostegno. 

PREMESSA:
La legge 289 del 2002, il DPCM 185 del 2006 e il DPR 698 del 1994 regolamentano la procedura per l'accertamento dell'Handycap ai fini dell'ottenimento dell'insegnante di sostegno.

La procedura prevede una visita dal medico di famiglia che tramite impegnativa prenota la visita presso la commissione dell'asl CHE EFFETTUA UNA VISITA COLLEGIALE che stende il verbale di accertamento. Ottenuto il verbale di accertamento dell'Handycap viene redatta la diagnosi funzionale.

Il verbale di accertamento dell'handycap e diagnosi funzionale vengono consegnate dalle famiglie alle scuole che provvederanno a richiedere l'insegnante di sostegno. 

LEGGE 102 2009
Questa legge pone in capo all'inps il potere di accertamento dell'handycap ai fini dell'ottenimento delle pensioni di invalidità .

Molto probabilmente qualche funzionario interpreta le leggi che commenterò qui di seguito come un tentativo di allargare le procedure per l'ottenimento dell'invalidità anche all'ottenimento dell'insegnante di sostegno. 

L’ART. 19 COMMA 11 DELLA LEGGE 15-7-2011 N.111

Questo articolo recita “..Le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104 nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito. ”

La confusione che regna in regione Piemonte nasce dall'interpretazione di queste quattro righe.

Anzitutto le commissioni in questione NON SONO QUELLE DEPUTATE A FORNIRE LA CERTIFICAZIONE AI FINI DEL SOSTEGNO ma quella ai fini dell'invalidità civile e, soprattutto, lasciano pensare ad una sola visita e non a due come impone la circolare attualmente in vigore in Piemonte.

In regione ci sono stati numerosi incontri per interpretare questo testo e la CIRCOLARE PROT. 3287 DELLA DIREZIONE SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE RECITA  senza ombra di dubbio questo articolo di legge è stato interpretato come fonte del trasferimento della competenza della certificazione ai fini dell'ottenimento dell'insegnante di sostegno alle suddette commissioni. Si pongono, a questo punto, due interrogativi:
può la frase '..Le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104 nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito. ” TRASFERIRE LE COMPETENZE DA UNA COMMISSIONE AD UN'ALTRA?

Perché il MIUR Piemonte impone due visite?
CIRCOLARE N. 110 ROMA, 29 DICEMBRE 2011 PROT.N. 8603
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013. Questa è la circolare che regolamenta le iscrizioni al prossimo anno scolastico. 

COME POTETE LEGGERE DI SEGUITO, IL MINISTERO PREVEDE LA PROCEDURA IN VIGORE FINO ALL'ANNO SCORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP AI FINI DEL SOSTEGNO. 
4.A - Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati,
ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n.122) .
Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.  


 PROT. N. 878/U TORINO, 30 GENNAIO 2012 CIRC. REG. 49  Questa è la circolare del MIUR Piemontese. Come potete leggere appesantisce la procedura 
Alunni con disabilità
L’art. 19 comma 11 della legge 15-7-2011 n.111 recita “..Le commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104 nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito. ”
In applicazione alla norma sopracitata, la diagnosi funzionale deve essere valutata dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 104/92 al fine dell’assegnazione del docente di sostegno. In numerosi casi, si è rilevato una grande difficoltà da parte delle commissioni mediche ad effettuare le visite ai bambini disabili in tempo utile per la definizione degli organici.
Per ovviare a questa grave carenza - che non consentirebbe di censire tutti gli alunni disabili e di costituire pertanto classi con un numero corretto di alunni e di avere un contingente di posti di sostegno adeguato alle reali esigenze -, in attesa dell’esito della suddetta visita e al fine di richiedere il relativo posto di sostegno, la diagnosi funzionale, - rilasciata dalle ASL a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006 e corredata dal profilo dinamico funzionale, dovrà essere accompagnata dalla formale richiesta, da parte della famiglia, di visita presso le commissioni di cui all’art. 4 della legge 104/92.

Si ritiene opportuno sottolineare che le diagnosi funzionali devono, come espressamente previsto dalla legge 104/92, essere rinnovate ad ogni passaggio di grado di istruzione

INTERROGATIVI 
Può una circolare di un ufficio regionale del ministero essere così diversa dalla circolare nazionale? 

 Visto che anche la regione è stata convinta della cattiva interpretazione dell'art 19 della legge del 2011, QUESTA PROCEDURA VERRà ESTESA A TUTTA ITALIA?

EFFETTI 
LA VISITA presso le commissioni inps prevede delle liste d'attesa che si esauriscono in dai 6 mesi ai 2 anni. Molti bambini, anche gravi, rischiano di rimanere senza insegnante di sostegno.

La visita presso l'inps prevede, obbligatoriamente, l'accertamento dell'invalidità civile? È una trovata che serve a far desistere le famiglie dei disabili lievi dalla richiesta dell'insegnante di sostegno per paura che il proprio bambino possa, in futuro, essere discriminato in quanto invalido?

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