CLASS ACTION FASE 2 AL VIA! In difesa degli ITP e contro la circolare atipica!






Carissime colleghe e carissimi colleghi,
a giorni attiveremo la seconda fase della class action.




Chi non ha ancora compilato il modulo su: 
http://unicobaslodi.blogspot.it/p/class-action-dirigenti-e-docenti.html


lo faccia al più presto.


I ricorsi saranno suddivisi tra Roma e Milano.


Il centro nord (MILANO): Paolo Latella cell. 3386389450


Il centro sud (ROMA): Stefano d'Errico: 067026630 - 0670302626 


Chi ha già provveduto ad inviare la preiscrizione può contattare direttamente la sede di competenza.


RICORDO CHE I RICORSI CHE ATTIVEREMO sono:


1) Ricorso contro la circolare atipica: 


la circolare atipica la trovate a questo indirizzo 
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=953  


Circolare sull'atipicità confermata! Guai in vista per migliaia di prof!


In assenza del regolamento di riordino delle classi di concorso, si rende necessario per la costituzione dell’organico fare riferimento, anche per l’a.s. 2012 – 2013, alle attuali classi di concorso.


In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti"atipici", si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all' art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale.
In mancanza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito dell' altra come è avvenuto nel decorso anno quando le ore del primo Biennio del liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A a discapito della 52/A, con la conseguenza che solo in limitati gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere chiamati per le supplenze annuali, lo stesso dicasi per le ore di geografia che sono state assegnate, nella quasi totalità, alla 60/A a discapito della A39, della A047 a discapito dell’A048!


Anche per l'anno prossimo 2012-2013 sono confermate le atipicità! Ricordiamo che la circolare ministeriale non è una legge. I docenti inseriti a pieno titolo nelle classi di concorso sono gli unici a poter insegnare quella materia.




2 )Ricorso contro il demansionamento degli ITP (Tutta la tabella C inclusi i docenti di conversazione di lingue straniere - madrelingua)




Istanza di revisone (sulla quale bisognerà impostare il ricorso) comma 81 art. 4 legge 183/2011 (Legge stabilità 2012) per errore legislativo


Cortesi Deputati e Senatori della 7ma Commissione Camera e Senato
Onorevoli Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato e della Camera.


Nella S.O. n. 234 alla Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, Serie Generale è stata pubblicata la Legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. “Legge di Stabilità 201 2″ con decorrenza dal 1° gennaio 2012 che contiene al comma 81 dell’art. 4il seguente testo:


Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.


L’allegato tecnico a pag. 154 (Relazione Illustrativa al DDL Stabilità 2012 PDF 10,2 MB 296 pagine) calcola i risparmi relativi al ex comma 87 articolo 4 DDL Legge Stabilità 2012 ora comma 81 ed èdisponibile all’indirizzo:


http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00617410.pdf


La Legge n. 124/1999 e la CM MIUR CM 28/2000 e l’ultimo contratto collettivo nazionale scuola CCNL 2006-2009 ancora in vigore ribadiscono la funzione docente degli insegnanti tecnico pratici ITP e li collocano a pieno titolo (valutazione e deliberazione) nell’area docente mentre gli assistenti tecnici, per diverse competenze e profili professionali,vengono collocati, dal CCNL e dalle leggi e dalle norme collegate, nell’area ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del personale della scuola.


A nostro avviso, gli ITP rappresentano un patrimonio per tutta la scuola italiana che è particolarmente carente dal punto di vista della formazione alla pratica sperimentale e che per tale motivo il patrimonio che essi rappresentano non va disperso per mere questioni di risparmio economico un risparmio che potrebbe essere messo in discussione dal ricorso a cause civili di risarcimento (tutela giuridica a seguito di demansionamento art. 2103 del codice civile). Si fa presente che il demansionamento che consegue dalla norma di cui è oggetto la presente istanza non rientra nelle deroghe al demansionamento accettate dall’ordinamento corrente (lavoratori con professionalità meno elevata Cass. n.6714/2003, per il tempo necessario ad acquisire maggiore professionalità Cass. n.2948/2001, diritto delle lavoratrici a non essere assegnate a mansioni pregiudizievoli per la salute, ecc). Le sopra menzionate deroghe , non applicabili al caso in esame, sono tutte caratterizzate dalla “temporaneità del provvedimento.


La presente a seguire le analoghe richieste tra cui se ne citano le seguenti:


1) deposito dell’ interrogazione a risposta per il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in 7ma Commissione (Cultura, Scienze e Istruzione) Camera avvenuto il 16/12/2011


C.5/05825 [Utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici per l'apprendimento laboratoriale e delle tecnologie]


la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) all’articolo, comma 81, ha previsto, nell’ambito degli interventi miranti alla riduzione delle spese non rimodulabili dei Ministeri, che «allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico»;


tale formulazione – ambigua, a parere dell’interrogante – si fonda sulla errata presunzione che sussistano duplicazioni di competenza tra i profili professionali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) e quelli degli assistenti tecnici di laboratorio;


3) Ricorso Esclusione dai TFA dei docenti della Tabella A, C e D 




Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il Decreto n. 249 del 10 settembre 2010, ha adottato il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.


In questo decreto è previsto che la formazione iniziale degli insegnanti sia "finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente" ed ha disciplinato l’articolazione dei percorsi formativi finalizzati alla acquisizione delle competenze, prevedendo altresì lo svolgimento di un periodo di Tirocinio Formativo Attivo con valore abilitante (TFA).


Purtroppo in questa importante fase di formazione il MIUR non ha inserito gli insegnanti tecnico pratici (ITP), i docenti di conversazione di lingue straniere, tutti i docenti presenti nelle tabella C e gli insegnati delle classi di corso ex trattamento testi A075 e A076 (classe di concorso A066 nuovo ordinamento), nelle "categorie" degli insegnanti docenti che potranno seguire e abilitarsi mediante i TFA Tirocini Formativi Attivi con valore abilitante (TFA). 


Tale esclusione sta recando un danno alla professionalità dei docenti sopra citati, i quali, non potendo partecipare alle procedure di reclutamento, nonostante i lunghi anni di insegnamento prestato, vedono legate le proprie possibilità occupazionali al solo inserimento nelle graduatorie di istituto di III fascia, venendo esclusi per sempre dalla possibilità di insegnare con un contratto a tempo indeterminato.


- che la scelta fatta dal MIUR di escludere gli insegnanti tecnico pratici, i docenti di conversazione di lingue straniere, tutti i docenti presenti nelle tabella C e gli insegnati delle classi di corso ex trattamento testi A075 e A076 (classe di concorso A066 nuovo ordinamento) dai TFA, è senz'altro illegittima, incoerente e si risolve in un'ingiusta discriminazione in contrato col principio costituzionale di uguaglianza.




Cordiali saluti
Paolo Latella
Segretario Unicobas Scuola Lombardia
cell. 3386389450

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