DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA per ATA ex EE.LL.


Egregio Signor Lo Verso,
le allego la domanda di ricostruzione della carriera da pubblicare nel sito Angolo Ata.
Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.
Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato. 





La lettera va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR e alla presidenza del Consiglio dei Ministri AL PIU' PRESTO e comunque non oltre il 31/12/2011.

LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.

Ciò detto, Le comunico altresì quanto segue:

a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali. le Corti d'Appello o la Cassazione. Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale. Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;

c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli
delle Corti europee.

Come Le avevo detto, ho conferito anche con l'avv. Nicola Zampieri di Schio, il valoroso collega che ha sostenuto la causa Scattolon, e siamo entrambi disponibili a studiare come tutelare i diritti degli ATA che hanno "perso" le cause  a seguito del "famigerato" comma 218.

In ogni caso, rimango sempre convinto del fatto che gli ATA debbano organizzarsi collettivamente, perché l'azione diretta dei lavoratori è decisiva.

La prego di pubblicare anche la presente mail sul blog "Angolo Ata".

Cordiali saluti, avv. Isacco Sullam

DOMANDA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA


Al DIRIGENTE SCOLASTICO - SEDE


AL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA – ROMA  - Racc. r.r.



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – ROMA – Racc. r.r.



Il/La sottoscritto/a ..................................................,

nato/a ............................... il .............................

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di .................................., transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di .............................. ai ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99,


VISTI i decreti individuali con i quali è stato disposto l’inquadramento economico e giuridico del/della sottoscritta, in base all’Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001 e dell’art. 1, c. 218, Legge 266/2005,


VISTE le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (AGRATI e altri/ITALIA, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (SCATTOLON/MIUR del 6 settembre 2011),


C H I E D E

a codesta Dirigenza e alle Autorità in epigrafe che venga emesso il provvedimento di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL Comparto Scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso l’Ente Locale di provenienza  fino al 31/12/99 e presso il MIUR dall’1/1/2000 in avanti, durante tutto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.


C H I E D E



il pagamento di tutte le differenze retributive maturate dall’1/1/2000 in avanti.



S I   R I S E R V A



ogni più opportuna azione di tutela dei propri diritti economici e giuridici nonché per il risarcimento dei danni patiti a causa della violazione, da parte dello Stato Italiano, delle norme stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla normativa comunitaria, come stabilito dalle due sentenze sopra citate.

Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.

Data_____________________





Vincenzo Lo Verso
Responsabile Nazionale ATA
Unicobas Scuola Lombardia



 

Commenti

Post popolari in questo blog

Gli articoli 33 e 34 della Costituzione

Insegnanti su più scuole. Come decidere la ripartizione degli impegni?

Ha senso chiamarla ancora Italia?