Salvaprecari scadenza 2 nov. 2011 - Docenti, Ata - modelli e Faq

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DM n. 92

VISTA             la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n.134 convertito in L. 167 del 24 novembre 2009, art 1 cc. 2, 3 e 4; 

Visti   i DDMM n. 82 del 29 settembre 2009, n. 100 del 17 dicembre 2009, n. 68 del 30 luglio 2010 e n. 80 del 15 settembre 2010 , con cui sono stati costituiti gli elenchi prioritari per le supplenze conferite dalle graduatorie d’istituto;

VISTO il DL n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L. n. 106 del 12 luglio 2011 che, all’art. 9 c. 21 bis estende la validità delle disposizioni di cui alla sopra citata L. 167/09 all’anno scolastico 2011/12, relativamente al personale della scuola che nel suddetto anno non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza analogo a quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente;

VISTO il  Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. , adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO il Regolamento per il  conferimento  delle supplenze al personale  docente ed educativo adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA l’OM n. 48 dell’8 maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante apposite procedure informatiche;

CONSIDERATO  che il personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett.C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 n. 35 del 24 marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e autorizzati;

CONSIDERATO che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili dopo l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2011/12, il personale di cui sopra potrebbe non trovare  la possibilità di conseguire per il medesimo anno scolastico la nomina annuale, fino al termine della attività didattiche o, attraverso le graduatorie d’istituto, una supplenza di almeno 180 giorni;

CONSIDERATO che a tutela delle posizioni occupazionali del personale di cui sopra, finalizzate alla conservazione del posto di lavoro e alla graduale immissione in ruolo, si ritiene necessario, in attuazione della L. 167/09 e della L. 106/11, dettare disposizioni per ricostituire gli elenchi prioritari da utilizzarsi nell’a.s. 2011-12;

Per i motivi espressi in premessa,



DECRETA :


Art. 1
Personale destinatario

1)      Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso, delle disposizioni del presente decreto.
2)      Tale personale: -  deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011,o nel triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica –anche tramite proroghe o conferme contrattuali-  per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1;  -  deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
3)      Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche,  conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto.
4)     Il personale di cui al presente articolo  è utilizzato con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o d’istituto  per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’ assenza del personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente,  nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti  e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A.
Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto.
5)      Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. c della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il personale  A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione  dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2010/2011oppure negli anni scolastici 2008-2009 o 2009-2010 qualora beneficiario dei DD.MM. n. 81/2009, n. 100/2009, n. 68/2010 e n. 80/2010 , da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente  servizio nell’a.s. 2010-2011 o in uno dei due anni scolastici precedenti.
 In alternativa, su indicazione dell’interessato, il punteggio viene attribuito sul posto, classe di concorso o profilo per il quale abbia prestato servizio nell’a.s. 2011-2012, in relazione all’effettiva durata.
6)      Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia e in qualunque posto o classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza  dal 1° settembre 2011.



Art. 2
Presentazione istanze

1)      Il personale interessato presenta apposita istanza, entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero , secondo il modello allegato, indirizzato ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell’istituzione scolastica in cui ha prestato servizio nell’a.s. 2010/2011 o nell’ultimo anno del triennio utile con uno dei requisiti di cui al punto 2 del precedente art. 1.
a) alla sede Territoriale dell’ufficio Scolastico Regionale in cui è inserito nella graduatoria ad esaurimento, per i docenti e, nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 per il personale ATA anche ai fini del completamento d’orario  qualora abbia stipulato, nell’anno scolastico 2011/2012, contratto  a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto. 
b) alla sede Territoriale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2011/2012;

2)      Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo:
-almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti  compreso da 6 a  10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.


Art.3
Costituzione elenchi prioritari

1)      Il personale in questione  è  inserito in elenchi a carattere provinciale  o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento - citate all’art.1.   
2)      Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione  o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.


Art. 4
Progetti regionali

1) Ai sensi dell’art. 1 c. 3 della L .167 del 24-11-09 il personale che ha titolo ad essere incluso negli elenchi prioritari, può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.


La dichiarazione di disponibilità, diretta all’Ufficio Scolastico Regionale, è contenuta nel medesimo modello utilizzato per l’inclusione negli elenchi prioritari e viene presentata, entro lo stesso termine, e cioè entro il 2 novembre  2011, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s. 2010-2011 o nell’ultimo anno lavorativo del triennio 2008/2011.
2) La rinuncia, senza valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale, qualora ne sia stata fatta richiesta,  comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.
3)Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti
dall’amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio, per il personale docente , inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
4) Al personale docente educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.
.
Art. 5
Modalità di utilizzo degli elenchi- Accettazioni e rinunce

1)      Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto.
2)      La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
 3)E' consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.
Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e,  per il personale ATA, fino a 21 ore.


4)      Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
5)      Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.


Art. 6
Validità Elenchi Prioritari

Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3.
Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e  d’istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..



Roma, 12 ottobre 2011

 IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini


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